Penale

Autoriciclaggio per chi riceve i contanti frutto di fatture false

di Antonio Iorio

Commette il delitto di autoriciclaggio l’imprenditore che riceve per contanti le somme precedentemente bonificate a seguito della contabilizzazione di false fatture.

A fornire questa indicazione è la Corte di Cassazione con la sentenza 6397 depositata ieri.

Ad un imprenditore, indagato per il delitto di autoriciclaggio, veniva sequestrata una somma di denaro.

In dettaglio la società a lui riconducibile aveva ricevuto fatture per operazioni inesistenti da una impresa olandese. Tali fatture erano state pagate con bonifici bancari e successivamente le somme venivano restituite per contanti all’imprenditore italiano.

Il sequestro era confermato dal tribunale del riesame. L’interessato proponeva così ricorso per Cassazione, lamentando, che l’autoriciclaggio (articolo 648 ter1 del Codice penale) prevede l’impiego di beni derivanti da illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Nella specie i soldi dall’azienda olandese - precedentemente ricevuti con bonifico dall’Italia- venivano restituiti per contanti all’imprenditore e quindi erano chiaramente destinati ad uso personale. Mancava, in sostanza, un elemento costitutivo della condotta illecita rappresentato dal (necessario) impiego in attività economiche, finanziarie, ecc. Nella specie si era verificata soltanto una destinazione delle somme ad uso personale.

Infatti, in base al comma 4 dell’articolo 648 ter1, non sono punibili nell’ambito dell’autoriciclaggio, le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La Cassazione ha rigettato il ricorso.

Secondo i giudici di legittimità, non vi é dubbio che l’autoriciclaggio si caratterizza per il successivo impiego in attività differenti dall’uso personale in modo da ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dei beni.

Tuttavia la non punibilità ricorre soltanto quando l’utilizzo o il godimento dei beni ricevuti sia avvenuto direttamente e senza compiere nessuna operazione volta a ostacolare concretamente l’identificazione della predetta provenienza delittuosa dei beni.

Nella specie, per la Cassazione, ricorrono tutti i presupposti del delitto di autoriciclaggio poiché il provento della frode fiscale è stato trasferito con bonifici ad un’impresa olandese simulando operazioni commerciali con causali fittizie.

Il soggetto olandese, a sua volta, ha restituito agli italiani le somme in contanti. È stata così portata a compimento un’operazione mediante il trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche diretta a “ripulire” il denaro in questione.

Del tutto irrilevante poi, secondo i giudici, che le operazioni fossero simulate e non effettive.

Il delitto di autoriciclaggio è finalizzato proprio a impedire qualsiasi forma di reimmissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all’interno del circuito economico legale onde ottenere un concreto effetto dissimulatorio. Detto effetto costituisce il “quid pluris” che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di occultamento del profitto illecito e pertanto punibile.

Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 18 febbraio 2020 n.6397

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