Penale

Sulle intercettazioni selezione non affidata più alla polizia giudiziaria

di Giovanni Negri

Il Governo incassa la fiducia della Camera sul decreto intercettazioni (304 i sì, 226 i no e 1 astenuto). Domani il via libera definitivo, dopo la rinuncia dell’opposizione all’ostruzionismo per favorire una rapida trattazione delle misure urgenti sul contrasto al coronavirus. Il decreto legge corregge in passaggi non marginali la riforma Orlando del 2017 con la quale da una parte si puntava a conciliare necessità investigative e tutela della privacy e dall’altra si introduceva per la prima volta una disciplina di nuovi e discussi strumenti d’indagine come i trojan. Le modifiche entreranno in vigore solo per i procedimenti iscritti a partire dal 1° maggio, mentre a tutti quelli in corso continueranno ad applicarsi le vecchie regole.

Quanto ai contenuti, il decreto sopprime l’assai controverso, anche da parte dei capi delle principali procure del Paese, punto della riforma del 2017 sull’iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria, chiamata a decidere cosa trascrivere per il pubblico ministero, e stabilisce che sarà quest’ultimo a dovere vigilare perchè nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano particolari categorie di dati personali, a meno che non si tratti di intercettazioni rilevanti per le indagini.

È esteso poi il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento e sono inseriti nel catalogo dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni anche i delitti commessi utilizzando le condizioni previste dall’articolo 416-bis del Codice penale (associazione di tipo mafioso) oppure per agevolare le associazioni di stampo mafioso.

Quanto ai trojan, si stabilisce che le attività di intercettazione ambientale già consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sono riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, e si escludono espressamente i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono».

Cambia, anche per fare fronte a una recente sentenza delle Sezioni unite penali della Cassazione, la disciplina dell’utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello oggetto dell’originaria autorizzazione. L’utilizzo sarà possibile solo se le intercettazioni sono «rilevanti e indispensabili» per l’accertamento della responsabilità per reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza o rientrano comunque tra quelli intercettabili(al di sopra del tetto di 5 anni di detenzione nel massimo).

Ammessa l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate attraverso trojan anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, a patto che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale.

Nell’esecuzione delle intercettazioni, rivive sostanzialmente la formulazione antecedente alla riforma Orlando per la trasmissione dei verbali delle intercettazioni, per l’immediata comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni, per il procedimento di selezione del materiale probatorio nell’ambito di una udienza stralcio dedicata. In questa fase il decreto legge specifica che lo stralcio al quale partecipano sia il pm sia i difensori con possibilità di copia, può riguardare, oltre alle registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

Nell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari dovrà poi essere contenuto anche l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi alle intercettazioni e ascoltare le registrazioni, con possibilità di farne copia. Il decreto riconosce al difensore la facoltà, entro 20 giorni, di depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede copia. Sulla richiesta decide il pm con decreto motivato.

Infine, spazio alla possibilità per il giudice, con il consenso delle parti, di disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia. In caso di contestazioni si dovrà procedere alla trascrizione integrale.

Decreto legge in materia di intercettazioni coordinato con modifiche parlamentari

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