Professione e Mercato

Compensi da curatore per chi gestisce la crisi

di Giovanni Negri

Compensi tarati su quanto deve essere corrisposto ai curatori. Massima riservatezza del procedimento a tutela del debitore. Misure protettive da monitorare anche in corso d’opera. Sono questi alcuni degli elementi cardine della bozza di regolamento sul funzionamento degli Ocri (Organismi di composizione della crisi d’impresa ) in corso di elaborazione da parte di Unioncamere.

Sul fronte dei compensi, la bozza prevede che:

in caso di mancata comparizione del debitore, viene corrisposto il compenso minimo del curatore ridotto del 50%, di cui la metà all’ufficio del referente, responsabile della gestione dell’allerta, e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio;

per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore suddiviso per un terzo all’ufficio del referente e per due terzi tra i componenti del collegio;

per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi previsti dal Dm 202/14 sugli Occ, in quanto compatibili, tenuto conto dell’attivo e del passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall’Ocri (si veda la tabella a lato).

Gli importi da corrispondere all’Ocri per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore con preventivo proposto dal referente, che regolamenta le ipotesi sulla base delle informazioni già disponibili «con espressa previsione degli importi in caso che i parametri e l’impegno successivo siano diversi da quanto poteva ragionevolmente ipotizzarsi al momento dell’accordo».

In ogni caso, all’esito dell’audizione oppure una volta presentata l’istanza sull’avvio del procedimento o ancora, prima della conclusione dell’accordo del debitore, il referente tenta di raggiungere un accordo sulle spese e sul compenso con il debitore. In mancanza di accordo i compensi, su istanza della Camera di commercio, prevede la bozza di regolamento, sono liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale.

Per questo, il referente, anche sulla base della documentazione e della relazione sull’attività svolta da parte del Collegio, mette in evidenza l’impegno in concreto richiesto e gli esiti del procedimento, sulla base di una serie di parametri. In ogni caso di chiusura del procedimento senza l’accordo con il debitore sul compenso, il referente promuove il ricorso al presidente del tribunale perché provveda alla liquidazione del compenso.

I componenti Ocri sono tenuti a garantire la massima riservatezza. Tuttavia, potranno essere chiamati a rendere l’attestazione sul progresso delle trattative, l’attestazione di veridicità dei dati aziendali, la segnalazione al giudice che ha concesso o prorogato le misure protettive che non è possibile arrivare a una soluzione concordata della crisi. I componenti del collegio Ocri possono accedere, su autorizzazione del tribunale, ai dati e alle informazioni del debitore contenuti nelle banche dati, nel rispetto della riservatezza e per poter procedere alla attestazione di veridicità dei dati aziendali, nel caso di richiesta di accesso del debitore a procedure concorsuali.

Il referente deve assicurare l’assoluta riservatezza dell’«elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta», garantendo che l’accesso all’elenco sia possibile solo per i creditori pubblici qualificati.

Della bozza di regolamento fa parte anche una densa modulistica che va dai modelli di segnlazione da utilizzare sia da parte degli organi di controllo interno sia da parte dei creditori pubblici qualificati al modello di archiviazione e di presentazione dell’istanza del debitore per la prosecuzione del procedimento dopo l’audizione.

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