Penale

La bussola della Cassazione sullo stop alle udienze penali

di Patrizia Maciocchi

Sospensione della prescrizione ma nessuno stop per i procedimenti in cui sono state adottate misure cautelari con termini in scadenza.

Dalla Corte di cassazione arrivano le prime indicazioni operative alla luce delle ricadute sui giudizi penali del Dl 18/2020, che ha esteso al 15 aprile il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, ferma la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di prolungare la sospensione.

Chiarimenti quanto mai opportuni visto che la norma non è “tarata” in particolare sul giudizio di legittimità.

La Suprema Corte precisa che le udienze di rinvio dovranno essere fissate in una data che assicuri che il termine con «computo a ritroso possa essere interamente sfruttato, tenendo conto a tal fine della porzione di esso eventualmente trascorsa al di fuori del periodo di sospensione». La prima importante eccezione alla sospensione riguarda i procedimenti in cui solo state adottate misure cautelari con termini massimi in scadenza.

Inoltre, la sospensione dei termini e il rinvio d’ufficio delle udienze non è applicabile nel caso in cui i detenuti o i difensori chiedano di procedere. Ancora una precisazione è per la nozione di misure cautelari, nella quale rientrerebbero le personali, detentive, non detentive, e interdittive, nonché le misure cautelari reali, mentre sarebbero fuori i sequestri probatori e i Daspo.

Chiarimenti anche sui procedimenti cumulativi in cui solo uno o alcuni detenuti chiedano la trattazione. In tal caso l’esigenza di tutelare la salute pubblica impedirebbe di far partecipare al giudizio persone, anche detenute, che non abbiano richiesto di evitare il differimento.

La Cassazione precisa che, ferma restando la verifica della possibilità o meno di rinviare i procedimenti con detenuti a data successiva al 30 giugno 2020, pare corretto affermare che la sospensione della prescrizione e dei termini non possa in ogni caso sforare la data del 30 giugno 2020.

Per l’ufficio del massimario dalla lettura congiunta degli articoli 83, commi 4, 7 lettera g), e 9, scaturirebbe il seguente regime:

fino al 15 aprile 2020 opererebbe la sospensione della prescrizione e dei termini previsti per la custodia cautelare e per le misure coercitive diverse (articoli 303 e 308, del Codice di rito penale);

mentre non è sospeso il solo termine massimo (articolo 304, comma 6).

Nel periodo tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2020 permarrebbe la sospensione della prescrizione e dei termini sempre con l’eccezione di quelli previsti dall’articolo all’articolo 304.

Dopo il 30 giugno 2020 dovrebbe riprenderebbe l’ordinaria decorrenza sia della prescrizione che dei termini di fase per le misure cautelari e dei termini processuali per le decisioni ad essere relative. Proprio ieri la settima sezione penale della Cassazione ha deciso da remoto ricorsi relativi a detenuti per i quali i termini massimi di custodia cautelare erano in scadenza

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