Penale

Riciclaggio, il giudice non può escludere il dolo anche solo eventuale di manager esperti

di Paola Rossi

Il processo per l'accusa di riciclaggio - nell'ambito delle truffe ai danni delle controllate di Banca Carige dal 2004 al 2015 - contro Davide Enderlin, uomo d'affari di un'influente famiglia in Svizzera, è da rifare. E ieri - con la sentenza n. 10638 - la Cassazione ha depositato le motivazioni dell'annullamento, pronunciato il 30 gennaio scorso, della decisione assolutoria della Corte di appello di Milano. La Cassazione sollecitata col ricorso della Procura e delle parti civili (allora Carige Assicurazioni Spa e Carige Nuova Vita Spa) ha bocciato il mancato riscontro - da parte dei giudici di appello che hanno ribaltato la condanna - del dolo anche solo eventuale, nel delitto di riciclaggio, con cui avrebbe agito l'imputato promuovendo e partecipando alle compravendite a prezzi gonfiati di immobili o di quote societarie, realizzate dai vertici apicali delle due controllate di Carige Banca Spa e dei cui proventi avrebbero profittato, grazie anche all'opera di reimmissione del denaro in circuiti internazionali ad opera di Enderlin.

Dolo anche eventuale - La Cassazione ha accolto in pieno il ragionamento del Pm che riteneva ingiustificata l'esclusione della conoscenza o anche solo del dubbio della provenienza illecita del denaro oggetto di riciclaggio, da parte di un amministratore di società e consulente di affari del cabotaggio di Enderlin. Secondo la cassazione non si potevano svalutare alcuni sintomi dell'aver agito con dolo e con finalità decettive:il ruolo apicale di Enderlin in società che avevano partecipato alle compravendite, poste in essere ai danni delle controllate Carige, in relazione all'obbligo legato alla carica sulla conoscenza dell'origine delle somme gestite e alla materia dell'antiriciclaggio; l'elevata competenza tecnica; la signoria mostrata nelle operazioni sospettate di riciclaggio; l'ingente importo delle somme investite; la particolare complessità e accuratezza delle operazioni nel mirino dei giudici; la "veloce" liquidazione di una delle società coinvolte nelle compravendite e la destinazione finale del denaro, inizialmente incamerato dalle società venditrici, ai manager delle società Carige condannati per truffa e appropriazione indebita. Infine, per la Cassazione, chiaro sintomo della conoscenza da parte di Enderlin della provenienza illecita del denaro, impiegato nelle diverse operazioni sub iudice, sta nel fatto che in un caso la sua partecipazione alla truffa nei confronti delle stesse parti civili era stata accertata per l'acquisto nel 2009 - varato dagli stessi vertici delle società Carige - di partecipazioni "sopravvalutate" della società a lui facente capo.

Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 25 marzo 2020 n.10638

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