Penale

Sequestro, nel concorso tra dichiarazione fraudolenta e riciclaggio, sì alla sommatoria dei profitti

di Patrizia Maciocchi

In caso di concorso tra dichiarazione fraudolenta e riciclaggio via libera alla sommatoria, ai fini del sequestro, tra il profitto delle somme provento del reato di dichiarazione fraudolenta e quelle riciclate. La Corte di cassazione, con la sentenza 10649 depositata ieri, respinge la tesi della difesa della ricorrente, secondo la quale il profitto confiscabile non poteva essere pari all'intero valore del profitto derivante dal reato presupposto, ma andava “tarato” sul vantaggio economico ottenuto attraverso le condotte di sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche o finanziarie. Alla ricorrente era stato contestato il reimpiego e il riciclaggio del denaro delle somme derivanti da altri reati, commessi dal marito coindagato, attraverso le dichiarazioni fiscali fraudolente. Reati che avevano fatto scattare il sequestro di beni che risultavano nella piena disponibilità della coppia. Per la Cassazione la sommatoria dei profitti è legittima. I giudici chiariscono, infatti, che nel caso specifico il profitto del reato presupposto e dunque relativo alle dichiarazioni fraudolente, andava individuato nelle somme che il coindagato aveva sottratto all'Erario e distratto dalle Srl in favore della moglie. Mentre il profitto del riciclaggio, attribuito alla ricorrente, stava in quanto era derivato all'indagata dall'impiego delle somme nelle sue attività economiche. Per la Suprema corte non c'è dubbio sull'esistenza di più profitti confiscabili e dunque della correttezza del criterio del “cumulo” seguito dal Tribunale della libertà.

Corte di cassazione – Sezione II – Sentenza 25 marzo 2020 n.10649

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