Penale

Per il Csm eccessiva la sospensione nel settore penale

di Giovanni Negri

Troppo numerosi i procedimenti penali da tenere. Da precisare il perimetro del fermo delle udienze nel civile. Da valutare il rispetto del contraddittorio nel settore civile. E infine, assolutamente insufficiente l’intervento sulle carceri. Il plenum del Csm ha approvato ieri a maggioranza un denso parere, 32 pagine, sulle misure approvate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria e assicurare l’attività giudiziaria, sia pure a scartamento ridotto. Misure inserite nel decreto Cura Italia.

Nel merito, nel settore penale, il parere mette in evidenza come è troppo ampio l’elenco dei casi di trattazione obbligatoria su richiesta dell’interessato del difensore: vi rientrano per esempio, anche i procedimenti relativi a misure cautelari reali, come il sequestro, oppure le misure di prevenzione patrimoniali che dovrebbero essere trattati con urgenza solo dopo valutazione del giudice sull’effettività del pregiudizio.

Nel civile, ha sollevato perplessità la sottrazione al rinvio di tutti i procedimenti di inibitoria dell’efficacia esecutiva delle sentenze, quando il pregiudizio legato alla celebrazione della sentenza di appello andrebbe valutato con attenzione nel contesto della sospensione delle procedure esecutive.

Ancora e quanto alla sospensione dei termini, il Csm sottolinea come, in sede di conversione del decreto, andrebbe chiarita meglio la tipologia degli atti esclusi nel settore penale. In caso contrario nel regime di sospensione potrebbero rientrare anche i termini imposti per assicurare un controllo tempestivo da parte del giudice o del pm su atti che incidono su diritti fondamentali degli indagati (è il caso, per esempio, dei termini per le richieste di convalida e proroga delle intercettazioni e di quello per l’interrogatorio di garanzia di un indagato sottoposto a custodia cautelare). Insomma, a giudizio del Csm, dall’ area soggetta a sospensione andrebbero esclusi quegli atti indirizzati alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti.

Nel civile si mettono in evidenza aspetti particolarmente problematici soprattutto per la trattazione da remoto delle udienze (misura che i capi degli uffici giudiziari possono adottare dopo il 15 aprile). Dove andrebbero meglio chiarite le conseguenze del mancato deposito delle note scritte di parte e la sua equivalenza con la mancata comparizione. Tutto l’appello, è il suggerimento, potrebbe poi svolgersi solo su base documentale e senza celebrazione di udienze.

A dividere il Csm è stata però la parte sulle carceri. Il parere, infatti, considera assolutamente inadeguato il meccanismo della detenzione domiciliare in deroga voluto dal Governo. Non convince soprattutto l’avere reso l’utilizzo dei braccialetti elettronici una condizione per l’accesso alla misura di decongestione delle carceri per chi ha tra 6 e 18 mesi di pena residua da scontare. I braccialetti infatti sono pochi e distribuiti con il contagocce; inoltre ai domiciliari potrà andare solo chi ha un domicilio e non tutti i detenuti ne hanno uno effettivo. Tra le proposte, la sospensione delle pene detentive non superiori a tre o quattro anni e la previsione di un’ulteriore ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena.

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