Penale

Violenza privata impedire l'ingresso nello studio associato al legale «ospite»

di Patrizia Maciocchi

Scatta il reato di violenza privata a carico del titolare dello studio associato, che impedisce l'ingresso del legale mettendo prima la chiave all'interno della porta poi facendo “scudo” con il suo corpo. Ai fini del reato è ininfluente il fatto che il professionista “estromesso” sia socio dello studio o meno o che abbia un rapporto diretto di locazione con il proprietario dell'immobile. La Corte di cassazione, con la sentenza 15633, accoglie il ricorso contro la decisione della corte d'Appello che aveva escluso l'esistenza del reato, avallando la tesi del titolare, secondo il quale il ricorrente si rifiutava di lasciare l'ufficio, benché gli fosse stata offerta solo una sistemazione temporanea. Per la Suprema corte, che annulla con rinvio, ci sono gli estremi del reato dal momento che al legale era stato impedito di accedere agli strumenti con i quali esercitava la sua professione. E questo, malgrado, ci fosse una targa con il nome del ricorrente all'ingresso del palazzo e nonostante il dominus avesse messo a sua disposizione degli arredi, e il legale “cacciato”, contribuisse in qualche misura alle spese. Elementi che fanno propendere per un rapporto stabile con i locali. I giudici di legittimità precisano che l'esistenza delle ragioni che avrebbero consentito di escludere dall'immobile il ricorrente potrebbero essere rilevanti ai fini della qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma non possono consentire “una violenta condotta idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione”. A fronte di un evidente accordo tra i professionisti dello studio, è poi del tutto irrilevante l'esistenza o meno di un'associazione professionale o di un rapporto locatizio diretto con il proprietario dell'immobile “o ancora una situazione qualificabile in termini di possesso, al fine dell'esercizio delle azioni civilistiche poste a protezione di quest'ultimo”

Corte di cassazione – Sezione V – Sentenza 15633

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