Penale

Costituzione di parte civile non sanabile con le questioni preliminari

Francesco Machina Grifeo

La costituzione di parte civile avvenuta in dibattimento è tardiva e dunque non ammissibile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 15768 depositata ieri, segnalata per il "Massimario".

In un procedimento per violenza sessuale ai danni di una persona affetta da ritardo mentale di grado medio lieve, la difesa della vittima aveva presentato all'udienza preliminare una richiesta di costituzione di parte civile sottoscritta solo dall'amministratore di sostegno e dal difensore. Nel corso della successiva udienza, la difesa dell'imputato ha sollevato difetto di costituzione. Il Tribunale dopo aver valutato l'eccezione tempestiva, ritenendo non completati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ha invitato la vittima a dichiarare se intendesse costituirsi. A quel punto, il suo difensore ha depositato l'atto di costituzione regolarmente firmato da tutti i soggetti. E il tribunale ha ammesso la costituzione.

In tal modo, ricostruisce la sentenza, la Corte territoriale ha aderito ad un precedente di Cassazione (Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015) sentenza "Lande", che fa rientrare nella verifica della regolare costituzione delle parti anche la decisione sulle questioni preliminari.

Di diverso avviso la III Sezione penale secondo cui la costituzione di parte civile avvenuta in dibattimento deve ritenersi non tempestiva. Una tesi, quest'ultima, anch'essa con dei precedenti di legittimità (n. 10958 del 24/02/2015) per i quali la costituzione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 c.p.p. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento.

In definitiva, al termine di una ricostruzione sistematica delle norme, la Cassazione arriva alla conclusione che "non è possibile che la costituzione di parte civile sia sanata con la proposizione della questione nella fase delle questioni preliminari, come invece avvenuto nel caso in esame".

Corte di cassazione - Sentenza 25 maggio 2020 n. 15768

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