Penale

È truffa all'Asl la sostituzione del medico di base fatta dal fratello

di Paola Rossi

Scatta la truffa e il falso per l'anestesista che sostituisce il fratello, medico di base convenzionato con l'Asl, ed emette prescrizioni mediche non diffondendo, inoltre, i dati sulla piattaforma "medicina in rete". La Corte di cassazione con la sentenza n. 16002 depositata ieri ha confermato che ricorrono i requisiti oggettivi e soggettivi della truffa ai danni dell'ente pubblico per l'anestesista, che copriva l'orario pomeridiano dello studio del congiunto medico convenzionato, per permettere a quest'ultimo di svolgere la libera professione di odontoiatra.

Il ricorso - Il sostituto, anche se il sostituito aveva già patteggiato la pena, ha insistito fino in sede di legittimità che non vi sarebbe stato alcun danno patrimoniale contro l'Asl, in quanto avrebbe sempre e solo erogato il compenso pattuito col fratello medico in convenzione per delle prestazioni mediche effettivamente prestate. Inoltre, ha sostenuto nel ricorso che al limite la truffa poteva essere ravvisabile nei confronti dei pazienti, ma anche in tal caso non sussisteva, in quanto essi avevano piena consapevolezza della reale identità del medico operante in sostituzione del titolare. Ma la Cassazione ha comunque confermato la contestazione della truffa a danno dell'ente pubblico con cui era stata stipulata la convenzione di medicina di base, almeno sotto il profilo della mancata condivisione dei dati dei pazienti sulla piattaforma "Medicina in rete", che è prestazione pagata dell'ente pubblico, come aggiuntiva rispetto alla diretta attività medica, oggetto di compenso convenzionale. E proprio su tale compenso, il ricorrente fa rilevare ancora che non vi sarebbe stata alcun illegittima percezione di denaro pubblico in quanto le prestazioni convenzionate si sarebbero svolte regolarmente senza interrompere il servizio realizzato solo formalmente dal medico di base, ma di fatto realizzato dal ricorrente medico fortemente specializzato, in quanto anestesista. Qualifica che a suo avviso avrebbe anche garantito la qualità delle visite mediche.

La sentenza - La Cassazione controbatte al ricorso affermando l'esistenza del raggiro truffaldino della Asl in quanto il medico di base avrebbe attuato sostituzioni non concordate e non verificabili, quindi illegittime. E che in assenza di tali sostituzioni non sarebbe stato in grado di adempiere al volume di attività formalmente garantito dal suo studio e che è l'oggetto della convenzione, anche se non è prevista la remunerazione per singola visita. Ma è solo con l'aiuto del fratello che il medico ha potuto svolgere l'attività convenzionata.

Il falso - Il ricorrente contestava anche di aver commesso un falso firmando lui stesso sul timbro del fratello medico di base. Faceva rilevare che non vi era alcuna induzione in errore in quanto, come già fatto presente, nessun paziente dubitava da quale medico promanasse concretamente la prescrizione medica ricevuta. Anche qui la Cassazione sposta l'attenzione dal singolo paziente alla fede pubblica sicuramente violata dalla commistione delle firme con il timbro.

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 27 maggio 2020 n. 16002

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