Penale

Anche al giudice alt a domande a tesi

di Giovanni Negri

Il divieto di domande suggestive e nocive vale anche per il giudice. In caso contrario la sentenza rischia l’annullamento. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 15331 della Quarta sezione penale che, in un procedimento per reati sessuali,ha ritenuto priva di elementi di certezza la testimonianza resa attraverso risposte che, per gran parte dell’esame, non avevano fatto altro che assecondare l’interrogatorio del giudice.

La Cassazione, nel giudicare la prova così assunta non genuina e inattendibile, ricorda innanzitutto che l’articolo 499 del Codice di procedura penale detta le regole per l’esame del testimone indicando i criteri cui il giudice si dive attenere nell’ammettere o evitare le domande delle parti. Il giudice, allora, deve evitare in maniera assoluta le domande che possono compromettere la sincerità delle risposte; deve vietare alla parte che ha prodotto il teste o che ha un interesse comune con lo stesso di formulare le domande in maniera da suggerirgli le risposte; deve assicurare durante l’esame la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte , lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni.

Il divieto di formulare domande che possono danneggiare la sincerità delle risposte, sia nel senso delle domande suggestive (nel senso giudiziario, quelle domande che tendono a suggerire la risposta al teste oppure forniscono gli elementi per rispondere nella direzione desiderata dall’esaminatore, anche attraverso una semplice conferma), sia nel senso di quelle nocive, finalizzate a manipolare il teste fuorviandone memoria e ricordi, perché gli forniscono informazioni sbagliate, tali da minare la genuinità della risposta, è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, visto che è proprio questa parte quella più interessata a suggerire al testimone risposte utili per la sua difesa.

Tuttavia, avverte la sentenza, e anzi «a maggior ragione» il divieto deve essere esteso al giudice perché è a lui che spetta il compito di assicurare in ogni caso l’autenticità delle risposte.

E nel caso in esame, il giudice di appello aveva effettivamente condotto l’”interrogatorio” della testimone con domande a tesi, altre con suggerimenti delle risposte, altre con fatti dati per scontati.

Corte di cassazione- Sentenza 15331/2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©