Penale

Il genitore risponde penalmente se il figlio chiede l’elemosina

di Andrea Alberto Moramarco

Il genitore che consente ai figli minori di girovagare in luoghi pubblici tra i passanti, di mendicare o di chiedere l'elemosina al semaforo commette il reato di "impiego di minori nell'accattonaggio", ovvero di "organizzazione dell'accattonaggio" se si avvale dei propri figli per ottenere in tal modo un profitto. A ribadirlo è il Tribunale di Frosinone nella sentenza n. 1109/2019.

Il caso - Al centro della decisione vi era il comportamento tenuto da una donna rumena, identificata dalle forze dell'ordine quale genitore esercente la potestà genitoriale di un bambino di dieci anni intento a chiedere l'elemosina ai passanti ad un incrocio stradale. Gli agenti di polizia, su segnalazione di alcuni automobilisti, intervenivano sul luogo ove sopraggiungeva la madre del minore. Tratta a giudizio per rispondere del reato ex articolo 600-octies del codice penale, l'imputata viene inevitabilmente condannata dal Tribunale, non potendo sussistere alcun dubbio in ordine alla sua penale responsabilità.

La configurabilità del reato - Il giudice sottolinea che il reato in questione può consistere sia «nel valersi per mendicare di un minore di anni quattordici o di altra persona non imputabile sottoposta all'autorità, alla custodia o alla vigilanza dell'agente», sia anche «nel permettere che detta persona chieda l'elemosina». La ratio di tali incriminazioni, sottolinea il Tribunale, è quella di impedire che i minori attraverso l'impiego in tale tipo di attività siano sottratti all'istruzione e all'educazione e abituati all'ozio e «al pericolo di cadere nel vizio e nella delinquenza». Inoltre, tenuto conto che il genitore esercente la potestà genitoriale è investito di una posizione di garanzia in ordine al corretto comportamento dei figli, questi ha l'obbligo di impedire che costoro compiano atti di accattonaggio.
Nella fattispecie, l'imputata è dunque pienamente responsabile dell'accaduto, in quanto, oltre a non aver impedito la condotta di accattonaggio, aveva addirittura il controllo della condotta del figlio, che poteva osservare a distanza. Proprio tale controllo a distanza dell'operato del minore, in tal modo esortato ad elemosinare, secondo il giudice è tale poi da impedire il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Tribunale di Frosinone - Sezione penale - Sentenza 4 ottobre 2019 n. 1109

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