Penale

Patteggiamento, condizionale non subordinabile a statuizioni civili non concordate

di Paola Rossi

In caso di patteggiamento la decisione non può contenere statuizioni sull'azione civile di risarcimento. E non può prevedere il versamento di una provvisionale, a titolo di risarcimento a favore delle parti civili, se non è stata oggetto di specifico accordo nel patteggiamento. Ma soprattutto tale provvisionale non può essere il presupposto per godere delle condizioni stabilite con l'accordo sulla pena. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 16624 depositata ieri.

Il perimetro della pena patteggiata - Il giudice non può escludere il beneficio della sospensione condizionale, concesso in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, se condanna l'imputato per la continuazione del reato oggetto dell'accordo. Così la Corte di cassazione ha annullato la decisione con cui il Gip, nel condannare i due imputati per la continuazione del reato ambientale, aveva - in un caso - escluso il beneficio della condizionale che era già stata concessa, in quanto condizione cui la parte aveva subordinato l'applicazione della pena concordata e - nell'altro caso - subordinato la misura alternativa del lavoro di pubblica utilità già ottenuta al pagamento di una provvisionale. La Cassazione boccia la decisione anche per aver applicato ex novo la pena accessoria dell'incapacitrà a contrarre con la Pa per un dato periodo. Anche tale bocciatura deriva dal fatto che la decisione sulla continuazuione del reato oggetto di patteggiamento costituisce una condanna "unica" in applicazione del comma 1 e non del comma 2 della'articolo 165 del Codice penale. Dal che discende che non si determinava alcuna illegittima duplicazione del beneficio della sospensione della pena che invece andava esteso. La cassazione nel decidere ricorda due importanti precedenti: la sentenza 6580/2000, sull'impossibilità di far dipendere la condizionale dal pagamento di una provvisionale, e la n. 25349/2019 sull'illegittimità di porre la precondizione - che non è stata oggetto di accordo - della demolizione del fabbricatro abusivo al fine della concessione del beneficio sul'esecuzione della pena.

Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 3 giugno 2020 n. 16624

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©