Penale

Prescrizione: stop ai termini per il rinvio chiesto dalle parti

di Patrizia Maciocchi

Il rinvio del processo, disposto su accordo delle parti, comporta la sospensione del termine di prescrizione per tutta la sua durata. Anche quando la richiesta non sia imposta da una particolare norma di legge. La Corte di cassazione, con la sentenza 16636, bolla come inammissibile il ricorso con il quale si lamentava un errore di fatto sul calcolo dei termini di prescrizione, ritenuti ad avviso della difesa illegittimamente non ancora decorsi, essendo stato considerato un periodo di stop di 167 giorni anziché di 70. Per la Suprema corte però il verdetto è corretto. Nel corso del giudizio di primo grado gli orologi erano stati fermati per 70 giorni, in virtù di un rinvio chiesto dall'imputato senza opposizione delle parti civili. Uno slittamento che certamente aveva determinato la sospensione della prescrizione, esattamente per 67 giorni, essendo stato invocato dalla difesa ed essendo irrilevante l'accordo o l'opposizione del pubblico ministero e della parte civile. Ma dai verbali del processo di primo grado risultava che altri due rinvii erano stati precedentemente chiesti dall'imputato e dalle persone offese. Una domanda giustificata dalla pendenza di trattative per un'eventuale soluzione transattiva delle questioni civili, circostanza che aveva fatto lievitare i giorni ad un totale di 167. La Cassazione sottolinea che, in base alla giurisprudenza prevalente, “il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine della prescrizione per tutta la durata del rinvio” . E questo anche nel caso in cui l'accoglimento della richiesta non sia imposto da una particolare disposizione di legge. La Suprema corte precisa che l'esistenza di un orientamento, opposto, minoritario, non seguito dal giudice, non può mai far scattare l'errore di fatto, come preteso dalla difesa.

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 3 giugno 2020 n.16636

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