Penale

Paga il contribuente se il consulente non invia la dichiarazione dei redditi

di Antonio Iorio

L’incarico ad un professionista di predisporre e presentare la dichiarazione non esonera il contribuente dalla responsabilità penale per il delitto di omessa presentazione.

L’esclusione della colpevolezza può ricorrere solo in caso di corretta vigilanza da parte del cliente e di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. A enunciare questo principio è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 16469/2020.

Il rappresentante legale di una società, condannato per omessa presentazione delle dichiarazioni Iva ed Ires, si difendeva evidenziando, in estrema sintesi, che la presentazione delle dichiarazioni era stata affidata allo studio di un commercialista (circostanza confermata dalle testimonianze dei dipendenti dello studio). Eccepiva poi che non era stata provata la preordinazione dell’evasione per importi superiori alla soglia penale con la conseguente mancanza del dolo di evasione.

Il giudice di merito, secondo la difesa, aveva erroneamente ritenuto sufficiente per la dimostrazione del dolo specifico di evasione, l’omessa ricezione dell’atto di accertamento da parte dell’imputato ed il conseguente mancato versamento delle imposte una volta scaduti i termini per l’adesione e per l’impugnazione.

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, precisando, innanzitutto, che nel delitto di omessa dichiarazione, per la prova del dolo specifico di evasione, il contribuente deve non soltanto aver omesso coscientemente e volontariamente la dichiarazione, ma essere anche consapevole della conseguente evasione superiore alla soglia di punibilità. L’incarico ad un professionista di predisporre e presentare la dichiarazione non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto in questione. Tuttavia la prova del dolo specifico non deriva dal semplice inadempimento, né da una “culpa in vigilando” sull’operato del professionista. Sono necessari elementi fattuali, idonei a dimostrare che il soggetto obbligato abbia consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per importi superiori alla soglia. Nella specie, però, non si era verificata una semplice culpa in vigilando, né esistevano elementi idonei per ritenere che l’imputato si fosse incolpevolmente affidato al professionista. Infatti, dopo la notifica dell’avviso di accertamento il contribuente non si era attivato facendo decadere i termini.

La prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, che comunque risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, salvo non dimostri di aver vigilato sull’incaricato. Il contribuente così non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni. Egli deve vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, con la conseguenza che la sua responsabilità può essere esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©