Penale

L'effetto estensivo dell'impugnazione agli altri coimputati

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Impugnazioni - Effetto estensivo - Motivi di impugnazione aventi natura soggettiva - Estensione al coimputato - Esclusione - Fattispecie.
Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen., riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dell'accoglimento di motivi fondati su ragioni soggettive.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 17 giugno 2020 n. 18447

Esecuzione - In genere - Esecuzione nei confronti di imputato non impugnante - Legittimità - Impugnazione di altro coimputato - Sospensione dell'esecuzione - Esclusione - Ragioni.
La proposizione dell'impugnazione contro la sentenza di condanna da parte di uno degli imputati non determina la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei coimputati condannati e non impugnanti per i quali la sentenza sia divenuta irrevocabile, poiché l'effetto estensivo dell'impugnazione opera solo, come rimedio straordinario, quando è riconosciuta la fondatezza del motivo non esclusivamente personale di censura dedotto dall'imputato diligente.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 12 marzo 2020 n. 9929

Impugnazioni - Effetto estensivo - Limiti - Operatività anche per la condanna risarcitoria civile - Esclusione.
L'accoglimento dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati con riguardo alla sola condanna al risarcimento dei danni non giova ai coobbligati in solido, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui questa investa, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui attenga ad aspetti esclusivamente risarcitori.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 26 luglio 2019 n. 34116

Impugnazioni - Effetto estensivo - Ricorso per cassazione - Motivo non esclusivamente personale - Accoglimento - Reato commesso in concorso - Estensione dell'impugnazione - Beneficiari - Individuazione - Fattispecie.
L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l'effetto estensivo con riferimento alla sentenza di assoluzione di un concorrente in un reato associativo, il cui contributo partecipativo era risultato cronologicamente distonico rispetto all'epoca in cui aveva operato l'organizzazione, alla quale il ricorrente era stato ritenuto affiliato).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 10 dicembre 2018 n. 55001

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