Penale

Maltrattamenti in famiglia: per l'abitualità della condotta non serve un comportamento ininterrotto

di Giuseppe Amato

Il reato di maltrattamenti è un reato abituale, essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali, per una serialità minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente dando vita a un illecito strutturalmente unitario. Lo ricorda la Cassazione con la sentenza 7966/2020.
E' pacifico che il reato di maltrattamenti è un reato abituale essendo costituito da una pluralità di fatti commessi reiteratamente dall'agente con l'intenzione di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali, per una serialità minima in cui ogni condotta successiva si riallaccia alla precedente dando vita a un illecito strutturalmente unitario (tra le tante, Sezione VI, 15 ottobre 2019, X.). In questa prospettiva, quindi, il reato è escluso solo dalla episodicità e dalla occasionalità degli atti di maltrattamento. Mentre, peraltro, per la sua configurabilità non occorre che gli atti lesivi dell'integrità fisica e morale della persona offesa si protraggano per un periodo di tempo particolarmente prolungato, essendo sufficiente che essi siano reiterati e riconducibili a un volontà unitaria.

L'abitualità della condotta vessatoria, quindi, non significa che per la configurabilità del reato occorra un comportamento vessatorio continuo e ininterrotto, giacché è ben possibile che gli atti lesivi si alternino con periodi di normalità nei rapporti poiché l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito (Sezione VI, 18 settembre 2013, Q.).

Proprio nell'ottica della irrilevanza per escludere il reato di momenti di serenità che intervallino le condotte vessatorie, si è ulteriormente precisato che deve senz'altro ravvisarsi il reato di maltrattamenti tutte le volte in cui sia dimostrata la sistematicità di condotte violente e sopraffattrici, ancorché queste non realizzino l'unico registro comunicativo con il familiare, ben potendo tali manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività essere intervallate da condotte prive di tali connotazioni, o dallo svolgimento di attività familiari anche gratificanti per la parte lesa, senza perdere il loro connotato di disvalore, per la scarsa considerazione e rispetto della parte offesa che è sottesa alla loro sistematicità, di cui costituiscono la dimostrazione (Sezione VI, 19 marzo 2014, X.: nella specie, si è dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna in una vicenda in cui risultava dimostrata la presenza di ripetuti episodi violenti commessi dall'imputato nei confronti della moglie, essendo stato considerato che non potevano assumere alcun effetto "compensativo" né l'acquisto di regali, né la presenza di momenti di serenità nella vita familiare, con la condivisione di attività di svago).

Cassazione - Sezione VI penale – Sentenza 27 febbraio 2020 n. 7966

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