Penale

Sospensione della prescrizione a rischio Cedu

di Valerio Vallefuoco

La sospensione retroattiva della prescrizione penale potrebbe essere in contrasto con la Costituzione ma anche con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il Tribunale di Crotone, dopo i giudici di Siena e Spoleto, ha mandato gli atti alla Consulta ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legge Cura Italia che ha sospeso la prescrizione dei reati nel periodo dell'emergenza Covid 19 (9 marzo – 11 maggio).

Il giudice Federica Girardi ha accolto la richiesta dell'avvocato Francesco Verri in un processo per il reato di tentata estorsione che si sarebbe prescritto il 13 giugno ma la cui estinzione, per effetto dell'articolo 83, quarto comma del decreto legge 18/2020 (convertito dalla legge 27 del 2020), è slittata al 15 agosto. La norma, applicandosi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, è sospettata di violare il principio di legalità e di irretroattività della disposizione sfavorevole all'imputato previsti dall'articolo 25 secondo comma della Costituzione e dall'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Da qui la rimessione alla Consulta anche per il sospetto contrasto con l’articolo 117 della Costituzione.

La premessa del Tribunale di Crotone evidenzia che «il legislatore ha istituito uno stretto legame tra sospensione dei termini processuali e sospensione del corso della prescrizione» trascurando però che «nel nostro ordinamento all'istituto della prescrizione è stata attribuita valenza sostanziale». Da ciò deriva, secondo il giudice, che tutte le modifiche in tema di prescrizione «devono essere regolate dal principio della retroattività della lex mitior e da quello dell'irretroattività della legge penale sfavorevole».

L'ordinanza richiama al proposito i precedenti della Corte costituzionale e fra questi la sentenza 265 del 2017 che pur attribuendo alla prescrizione una valenza anche processuale ha confermato la prevalente natura sostanziale dell'istituto. Ma, osserva il giudice, «non risulta che la Consulta sia mai stata chiamata ad occuparsi delle omologhe previsioni di sospensione della prescrizione». Mentre il legislatore, al di fuori di situazioni estreme come le calamità naturali, quando ha introdotto le recenti riforme (legge ex Cirielli del 2005, legge Orlando del 2017, legge “Spazzacorrotti” del 2019), è stato attento a non prevedere applicazioni retroattive delle norme sfavorevoli potenzialmente incostituzionali.

Né, per il Tribunale, si potrebbe uscire dall'impasse creata dal Cura Italia invocando la natura eccezionale e temporanea dell'intervento del legislatore. L'irretroattività della norma sfavorevole per l'imputato è infatti considerata dalla Consulta «assolutamente inderogabile». Inoltre, ricorda il giudice, l'articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ammette la sospensione di alcuni diritti in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione ma non la deroga all'articolo 7 in materia di legalità penale.

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