Penale

Furto consumato se il soggetto è stato in possesso anche per poco tempo della refurtiva

di Giuseppe Amato

Furto consumato quando il soggetto è stato in possesso anche per poco della refurtiva
Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Così la sezione V penale della Cassazione con la sentenza 17954/2020.

La Corte ha comunque tenuto a chiarire che peculiare e ben diversa è la disciplina applicabile al furto all'interno di un supermercato, rispetto al quale secondo la giurisprudenza, anche delle sezioni Unite, va esclusa la consumazione del reato nell'ipotesi in cui il reo si trattenga, all'interno del negozio, sotto la diretta osservazione della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, atteso che tale intervento difensivo in continenti esclude il conseguimento, da parte del reo, dell'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa, con cui la persona offesa mantiene una relazione, potendo recuperarla in ogni momento (cfr. sezioni Unite, 17 luglio 2014, Proc. gen. App. Brescia in proc. Cukon e altro, laddove si è affermato che il monitoraggio nell'attualità dell'azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa - o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco - , sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo; nella specie, la Corte, rigettando il ricorso del procuratore generale, ha ritenuto corretta la decisione che aveva qualificato a titolo di tentativo la condotta degli imputati, i quali avevano prelevato la merce dai banchi di esposizione di un supermercato, rimuovendo le placche antitaccheggio e occultandola dentro una borsa e sotto gli indumenti all'atto del superamento delle casse, ma ciò sotto il controllo dell'addetto alla sicurezza, intervenuto all'esterno dell'esercizio commerciale).

Cassazione – Sezione V penale – Sentenza 11 giugno 2020 n. 17954

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