Penale

No tav, esclusa esimente di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale

di Paola Rossi

Lo scontro con le forze dell'ordine dei No Tav a Chiomonte non è scriminabile in virtù dell'affermazione di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale. Così la sentenza n. 19764 depositata ieri dalla Corte di cassazione penale ha definitivamente chiuso la vicenda giudiziaria degli otto imputati, che avevano fatto il ricorso di legittimità contro la sentenza di merito che ne aveva affermato la responsabilità penale per diversi reati, dal saccheggio agli atti di vandalismo, dalla violenza alla resistenza a pubblico ufficiale.

La scriminante negata - I ricorrenti in Cassazione sostenevano che essendo il diritto all'ambiente e alla salute valori di rango costituzionale e avendo agito per garantirne l'affermazione, la loro condotta - come la rimozione del cancello posizionato nell'area di avvio del cantiere - non potesse avere rilevanza penale. Gli imputati invocavano, quindi, l'applicazione nei loro confronti della scriminante dell'aver agito per valori di particolare rilievo morale e sociale. Al contrario la Cassazione coglie l'occasione per spiegare che non scatta l'esimente se il "motivo rilevante" non è condiviso dalla prevalente coscienza collettiva e sostenuto da un generale consenso. E, soprattutto, che non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente in ordine a tale rilevanza. Infine, spiega che pur sussistendo in ipotesi la scriminante essa non opera se non è l'unica vera causa psicologica del reato e non soltanto un "indiretto riferimento". La Cassazione conferma il ragionamento secondo cui ciò che rileva nella vicenda e la specifica intenzione di opporsi alle forze dell'ordine e alla realizzazione di un'opera pubblica e non la funzionalità alla tutela dell'ambiente e della salute. L'affermato fine di difendere tali valori fondanti dello Stato democratico sarebbe solo ipoteticamente e in via indiretta la causa delle condotte imputate.

Il motivo politico - L'argomento difensivo di aver agito solo per leciti motivi politici è stato altrettanto respinto. Infatti, spiega la Corte, che il fine politico non può di per sé integrare il motivo di particolare rilievo morale e sociale, col rischio di dare adoto al libero arbitrio dei diversi e contrapposti fronti politici. Così vine anche ribadita la legittimità delle condanne per devastazione e saccheggio, come quella per violenza nei confronti del manifestante che aveva puntato ripetutamente negli occhi di un agente una luce laser.

Corte di cassazione – Sezione VI Penale – Sentenza 1° luglio 2020 n. 19764

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