Penale

Potere del giudice del riesame di annullare l’ordinanza genetica insieme alla declaratoria di incompetenza

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Misure cautelari - Personali - Riesame - Incompetenza territoriale - Pubblico ministero - Interesse ad impugnare per carenza condizioni di applicabilità - Sussistenza.
Sussiste l'interesse del pubblico ministero a impugnare il provvedimento con il quale il tribunale del riesame, rilevata l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari, annulli, per carenza delle condizioni di applicabilità, l'ordinanza con cui quello stesso giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, se l'impugnazione è funzionale a garantire il tempestivo intervento del giudice competente.
•Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 24 giugno 2020 n. 19214

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere - Incompetenza territoriale dichiarata in fase di indagini preliminari - Pubblico ministero - Interesse a impugnare - Sussistenza - Condizioni.
In tema di misure cautelari, sussiste l'interesse del pubblico ministero a impugnare l'ordinanza del tribunale del riesame che, dichiarata l'incompetenza per territorio, annulli la misura per insussistenza dell'urgenza e degli ulteriori presupposti che legittimano l'attivazione del meccanismo di inefficacia differita di cui all'art. 27 cod. proc. pen.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 novembre 2019 n. 46404

Competenza - Dichiarazione di incompetenza - Misure cautelari disposte - Incompetenza per territorio del giudice della cautela rilevata nel giudizio di legittimità - Annullamento del provvedimento del tribunale del riesame - Condizioni.
In caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, rilevata in sede di legittimità, l'ordinanza impugnata deve essere annullata se, a un preliminare esame della stessa e del provvedimento genetico di applicazione della misura, non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di tali requisiti, il provvedimento impugnato non va annullato, ma deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice che procede e disposta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 19 luglio 2017 n. 35630

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere - G.i.p. incompetente - Poteri del tribunale del riesame - Valutazione dell'urgenza - Necessità.
Il tribunale del riesame, qualora rilevi l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, anche se non dichiarata da quest'ultimo, deve verificare la sussistenza del requisito dell'urgenza che legittima il giudice incompetente ad adottare misure cautelari. (In motivazione la S.C. ha inoltre escluso che, nel giudizio di riesame avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 27 c.p.p. dal g.i.p. indicato come competente, il tribunale del riesame possa sindacare la ricorrenza dei presupposti di urgenza ritenuti con ordinanza, non autonomamente impugnata, emessa dal giudice dichiaratosi incompetente).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 3 febbraio 2017 n. 5312

Misure cautelari personali - Incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento - Insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e le indicazione delle esigenze cautelari - Annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame - Conferma della decisione resa dal giudice incompetente in ipotesi di riscontro positivo di tali requisiti - Esiti della declaratoria di incompetenza - Trasmissione degli atti al giudice competente.
In caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, l'ordinanza del Tribunale del riesame deve essere annullata ove non si rilevi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura dovendosi invece, in ipotesi di riscontro positivo di tali requisiti, confermare la decisione resa dal Giudice incompetente e, in esito alla declaratoria di incompetenza disporsi la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 9 luglio 2015 n. 29315

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - In genere - Incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento dichiarata in penale sede di impugnazione - Valutazione dell'urgenza - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In tema di misure cautelari personali, il giudice dell'impugnazione, quando rileva l'incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo deve limitarsi a trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, perché lo stesso provveda nei termini fissati dall'art. 27 cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la disposizione dell'art. 291 del codice di rito - che impone al giudice che riconosca la propria incompetenza di valutare l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari, prima di disporre la misura - si applica solo quando la declaratoria di incompetenza venga adottata al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 1 dicembre 2014 n. 50078

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