Penale

Occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo per la recinzione a ridosso della spiaggia

Francesco Machina Grifeo

La recinzione posta immediatamente prima della spiaggia – nel caso l'"Ariana" di Gaeta - fa scattare il reato di "abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo" (artt. 54 e 1161 codice della navigazione). La Terza Sezione penale della Cassazione, sentenza n. 20088 (segnalata per il "Massimario"), ha così confermato l'ammenda di 516 euro comminata, nel luglio 2018, dal Tribunale di Cassino al ricorente per aver delimitato l'arenile, in assenza di un atto di concessione, con una recinzione e due porte di accesso, utilizzandolo poi per il ricovero di attrezzature da spiaggia, piccole unità di diporto ed un box in legno di 1 mq 1. Né, precisa la Corte, il fatto che l'area fosse sopraelevata di oltre un metro rispetto al livello del mare cambia le carte in tavola.

Secondo il ricorrente la natura demaniale marittima dell'area era stata erroneamente desunta da verbale di delimitazione della spiaggia risalente al 1958 e dalla relativa cartografia catastale, che però aveva effetti unicamente a fini tributari. Si sarebbe invece dovuto dare rilievo "all'obiettivo stato dei luoghi", e cioè al fatto che la zona era sopraelevata rispetto al livello dell'arenile di circa 1 mt e non era raggiunta dalle ordinarie mareggiate, dunque, non faceva parte del demanio marittimo.

Una tesi bocciata dalla Suprema corte che ricorda come il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo «è configurabile anche in mancanza di un esplicito atto di destinazione demaniale del bene, derivando la demanialità dalle caratteristiche intrinseche». In particolare, prosegue la decisione, il demanio marittimo è formato dai beni indicati nell'articolo 822 cod. civ. (lido del mare, spiagge, rade e porti) e nell'articolo 28 cod. nav., che aggiunge le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare e canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Inoltre, spiega la Corte, il procedimento amministrativo di delimitazione di determinate zone del demanio marittimo ha carattere «semplicemente ricognitivo e non costitutivo della demanialità». Né è possibile la "sdemanializzazione tacita", proprio perché la demanialità è una qualità che deriva "direttamente e originariamente" dalla legge, potendosi attuare solamente quella espressa mediante un provvedimento di carattere costitutivo da parte della autorità amministrativa.

Nel caso concreto, «si verte in ipotesi di arenile, la cui demanialità discende direttamente dalla legge». Mentre non rileva che la zona si trovi in posizione sopraelevata rispetto al livello della spiaggia, dal momento che «gli arenili, quali zone abbandonate dal mare nel suo ritrarsi, fanno parte della spiaggia e la loro demanialità, discendente direttamente dalla legge (art. 822 cod. civ. e art. 28 cod. nav.) può cessare solo mediante il procedimento, di cui all'art. 35 cod. nav., quando la zona sia stata ritenuta dal capo del compartimento marittimo non più utilizzabile per pubblici usi del mare». «Né - conclude- a impedire la demanialità dell'arenile, può valere la conformazione orografica rispetto alla spiaggia toccata da mare, come può desumersi dall'art. 55 cod. nav., che, a proposito del lido, fa menzione del ciglio dei terreni elevati sul mare».

Corte di cassazione - Sentenza 7 luglio 2020 n. 20088

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