Penale

Sulle maxifrodi dell’Iva sanzioni anche alle imprese

di Giovanni Negri

Decreto 231 esteso alle maxifrodi Iva, con punibilità anche del solo tentativo. Estensione dei reati presupposto e allargamento di quelli contro la pubblica amministrazione per i quali le imprese sono chiamate a rispondere per condotte dei dipendenti. Ma anche inasprimento del trattamento punitivo per i delitti che compromettono il bilancio dell’Unione europea. Sono questi alcuni dei cardini del decreto legislativo approvato lunedì notte in via definitiva dal consiglio dei ministri con il quale viene recepita la direttiva Pif (protezione degli interessi finanziari), la n. 1371 del 2017. Il provvedimento evita interventi più incisivi , tenendo conto soprattutto del intervento sul penale tributario dell’nverno scorso che, nell’ambito della manovra finanziaria, tra l’altro introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese, per i principali reati fiscali, e chiude il cerchio, stabilendo di colpire le più gravi infrazioni in materia di Iva, se commesse con elementi di transnazionalità.

Nel dettaglio, quanto alle modifiche al Codice penale, il decreto interviene per innestare nei reati di peculato attraverso errore altrui, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e induzione indebita, le ipotesi in cui i fatti puniti hanno come conseguenza un danno superiore a 100.000 euro per il bilancio Ue; in questi casi la pena detentiva aumenta fino a un massimo di 4 anni.

Sul versante dei reati fiscali, escluso un aumento dei massimi di pena quando il fatto è stato commesso anche in parte in un altro Stato e l’Iva evasa supera i 10 milioni di euro, per effetto dell’approvazione delle recenti modifiche, è stata invece introdotta la punibilità del semplice tentativo.

Centrale il tema della responsabilità amministrativa degli enti, dove il decreto appena approvato ne estende l’applicabilità ai reati di peculato “semplice”, peculato attraverso errore altrui e abuso d’ufficio quando dalle condotte deriva un danno agli interessi finanziari dell’Unione europea. Inoltre, per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, sempre se commessi nel contesto di frodi internazionali con l’obiettivo di evadere un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, si stabilisce una sanzione pecuniaria a carico dell’impresa sino a un massimo di 400 quote. Inserito poi nella lista dei reati presupposto anche il contrabbando con sanzione fino a 200 quote nell’ipotesi base, ma con sanzione che può arrivare sino 400 quote quando i diritti di confine dovute sono superiori a 100.000 euro.

Per le frodi agricole sale poi di 1 anno, per attestarsi quindi a 4, il massimo di pena detentiva, se la somma indebitamente percepita è superiore a 1000.000 euro.

Decreto legislativo con norme di attuazione della direttiva 2017/1371

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