Penale

Corretto acquisire con le intercettazioni la messaggistica del sistema Bleackberry

di Giuseppe Amato


In materia di utilizzazione di messaggistica con il sistema Blackberry è corretto (e doveroso) acquisirne i contenuti mediante intercettazione ex articoli 266 e seguenti. (in particolare, articolo 266-bis) del Cpp e seguenti, atteso che le chat, anche se non contestuali, costituiscono un «flusso di comunicazioni». Mentre, per quanto attiene alle modalità di autorizzazione delle operazioni, rispetto a utenze operanti nel territorio nazionale non è necessario procedere a rogatoria all'estero, essendo irrilevante, con riguardo proprio al sistema Blackberry, la circostanza che il messaggio debba essere necessariamente trasmetto in Canada - dove vi è la chiave necessaria alla cosiddetta "messa in chiaro" - prima di essere reinviato al destinatario finale decriptato. Infatti, tale trasmissione attraverso il server canadese assolve solo alla funzione di decriptazione, senza alcuna alterazione del contenuto. Questo il principio espresso dalla Cassazione, Sezione III penale con la sentenza 13 maggio 2020 n. 14725

I precedenti - In senso conforme, sezione III, 10 novembre 2015, Guarnera e altri, secondo cui, in materia di utilizzazione di messaggistica con il sistema Blackberry è corretto (e doveroso) acquisirne i contenuti mediante intercettazione ex articoli 266-bis del codice di procedura penale e seguenti, atteso che le chat, anche se non contestuali, costituiscono un «flusso di comunicazioni»: l'intercettazione, del resto, avviene con il tradizionale sistema, ossia monitorando il codice Pin del telefono (ovvero il codice Imei), che risulta associato in maniera univoca a un nickname. Pertanto, deve escludersi che, per acquisire tale messaggistica, debba procedersi mediante lo strumento del sequestro probatorio ex articolo 254-bis del codice di procedura penale, ove si consideri che il sequestro probatorio di supporti informatici o di documenti informatici, anche detenuti da fornitori di servizi telematici, esclude, di per sé, il concetto di comunicazione e va disposto solo quando è necessario acquisire al processo documenti a fini di prova, mediante accertamenti che devono essere svolti sui dati in essi contenuti. In tale occasione la Corte ha affrontato anche la questione dell'eventuale rogatoria, che ha escluso, ritenendo cioè che non fosse necessario il ricorso a una rogatoria internazionale in quanto, benché la società fosse canadese, le comunicazioni tramite messaggi erano avvenute in Italia, per effetto del convogliamento delle chiamate in un nodo situato in Italia, ove era stata svolta l'attività di captazione, tanto che l'intercettazione, a livello tecnico, era stata gestita dalla sede italiana della società.

Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 13 maggio 2020 n. 14725

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