Penale

Necessario l’adeguamento dei modelli organizzativi

di Laura Ambrosi

L’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva Pif comporterà certamente ulteriori oneri a carico delle imprese. Infatti, oltre all’introduzione del tentativo per alcuni reati tributari, le nuove disposizioni prevedono anche l’ampliamento della responsabilità amministrativa degli enti a ulteriori reati tributari. Si ricorda che con il Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019, tale responsabilità era stata già estesa ai delitti fiscali più gravi (dichiarazioni fraudolente, emissione false fatture, sottrazione fraudolenta, occultamento scritture contabili). Ora vengono inseriti anche la dichiarazione infedele Iva, l’omessa dichiarazione Iva e l’indebita compensazione Iva.

Anche queste fattispecie, analogamente a quanto previsto per il tentativo, devono essere caratterizzate dalla transnazionalità (commessi anche nel territorio di altro Stato membro) e dall’evasione Iva non inferiore ai 10 milioni di euro.

La previsione della responsabilità delle società per questi delitti comporterà un nuovo aggiornamento dei modelli organizzativi da parte delle imprese che hanno già adottato il sistema di prevenzione disciplinato dal Dlgs 231/2001 e, di conseguenza, ulteriori oneri. Peraltro, la peculiarità comune a tutte le fattispecie (evasione superiore a 10 milioni di euro e transnazionalità) dovrebbe restringere in modo significativo le società effettivamente interessate a “prevenire” questi delitti.

Occorre ricordare infatti che l’adozione del modello organizzativo e delle altre misure previste dal Dlgs 231/2001 (Odv, formazione eccetera) consente alla società la non punibilità in caso di commissione di questi reati da parte dei propri vertici. È evidente che se per l’attività svolta tali reati non siano neanche astrattamente ipotizzabili, l’inserimento del modello di queste nuove condotte potrebbe non avere alcun senso.

Da segnalare infine, che le sanzioni introdotte a carico delle società nel cui interesse siano commessi i delitti in questione variano da 300 a 400 quote. Il valore di ciascuna quota a sua volta, a discrezione del giudice, varia da 258 a 1.549 euro. Queste nuove sanzioni appaiono alquanto sproporzionate rispetto a quelle introdotte con il Dl 124/2019.

Basti pensare che in base al Dl 124/2019 una dichiarazione fraudolenta contenente una fattura falsa con evasione di soli 10 euro, espone la società a una sanzione fino a 400 quote, se invece non si fatturano 100 milioni di euro e quindi si evadono 22 milioni di Iva in dichiarazione, in base al decreto appena approvato, la società rischia la sanzione per dichiarazione infedele decisamene inferiore di 300 quote nonostante l’imponente importo evaso.

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