Penale

Non può essere considerato inammissibile il reclamo che ripropone gli stessi argomenti in diritto

di Patrizia Maciocchi

Non può essere considerato inammissibile il ricorso in appello teso ad ottenere una diversa decisione in diritto, anche se ripropone sul punto argomenti già disattesi dal primo giudice. La Corte di cassazione, con la sentenza 20272, annulla l'ordinanza di inammissibilità e rinvia al tribunale di sorveglianza, il reclamo al quale era stata sbarrata la strada, per l'identità dei contenuti rispetto alla domanda. L'istanza era stata avanzata, in prima battuta, da un detenuto al 41-bis per un presunto scollamento tra la circolare Dap e il rispetto del diritto alla socialità. Per il ricorrente l'esame del reclamo era invece doveroso, perché relativo ad aspetti di diritto oggetto di valutazione in sede di legittimità, in modo difforme rispetto alla decisione adottata dal magistrato di sorveglianza. E la Suprema corte è d'accordo. I giudici ricordano, infatti, che il limite della genericità dell'atto riguarda essenzialmente il dovere di chi impugna di esprimere le ragioni della critica alla prima decisione, ma è allo stesso tempo evidente che, nel caso in cui si verta su questioni di diritto - soprattutto quando ampiamente dibattute e controverse come nel caso esaminato - non si può pretendere che il difensore che impugna esprima critiche “diverse”, rispetto alla sua linea originaria. E' necessario solo verificare che nel reclamo ci sia un confronto dialettico sulle ragioni del diniego. Un dissenso che può essere espresso riproponendo gli argomenti in diritto disattesi, rispetto ad un fatto incontroverso. Nessuna disposizione processuale può, infatti, attribuire al primo giudice il monopolio dell'attività interpretativa, né costringere la parte soccombente a cambiare la sua interpretazione iniziale, se convinta della sua solidità. Il tutto senza esigere nuovi argomenti.

Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 8 luglio 2020 n. 20272

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