Penale

No a sequestro per illegittimo rimborso Iva se l'operazione doveva scontare registro

di Paola Rossi

La Cassazione ha annullato il sequestro preventivo di oltre 78 milioni di euro a carico di una nota casa farmaceutica che aveva ottenuto il rimborso dell'Iva versata in occasione dell'acquisto di attività e del portafoglio clienti di una sua società italiana- impegnata nel campo della produzione di vaccini - a essa collegata orizzontalmente. La Cassazione con la sentenza n. 20900 depositata ieri ha ritenuto errata la visione del tribunale per aver proceduto alla misura cautelare in base alla contestazione del reato ex articolo 4 del Dlgs 74/2000 relativo alle imposte dirette e all'Iva, perché lo stesso giudice della cautela - nell'affrontare la vicenda - aveva affermato in primis che l'operazione in realtà costituiva una cessione di ramo d'azienda dalla consorella italiana a quella belga con la conseguenza che l'imposta evasa sarebbe stata in realtà quella di registro. Per cui nel rinvio della decisione l'inquadramento corretto dell'operazione va posto alla base della decisione sul comportamento eventualmente illecito della società che aveva chiesto e ottenuto il rimborso dell'Iva pagata unitamente al corrispettivo in base al regime Iva comunitario.

Sciogliere il sospetto - manifestato dallo stesso giudice - che la società e il suo rappresentante abbiano voluto costruire l'appparenza di un'operazione Iva invece di una soggetta all'imposta di registro è presupposto di legittimità per l'applicazione di una misura cautelare sull'Iva ottenuta a rimborso dalla società in base a richiesta al Fisco italiano. Presupposto di legittimità che appare mancante come rilevato dallo stesso ricorrente.

Il caso - L'operazione contestata consisteva nella cessione da parte della società di diritto italiano di tutta l'attività di commercializzazione e distribuzione dei prodotti forniti dalla consorella belga, affidando alla cedente solo la produzione di materie prime e di semilavorati destinati alla produzione dei farmaci gestita fino all'immissione sul mercato alla società con sede in Belgio. Legittimo il dubbio del giudice sulla circostanza che più che di beni vi fosse stata la cessione di attività imprenditoriali sottoposte a imposta di registro.

Corte di cassazione – Sezione III penale - Sentenza 15 luglio 2020 n. 20900

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