Penale

Il sequestro diretto delle somme impedisce l'equivalente su altri beni immobili

di Patrizia Maciocchi

In caso di sequestro finalizzato alla confisca, una volta eseguito il sequestro di somme nella disponibilità dell'ente, che ha beneficiato delle condotte illecite, considerate profitto del reato, non si può disporre il sequestro per equivalente sul denaro dell'autore del reato, attuandolo però su un immobile di sua proprietà . Tantomeno si può fare allo scopo di liberare dal vincolo cautelare i beni dell'ente sottoposti a sequestro diretto, o comunque per trasferire il vincolo cautelare. La Corte di cassazione, con la sentenza 23042, accoglie il ricorso del pubblico ministero contro il decreto con il quale veniva disposto il sequestro preventivo di un immobile del manager, al posto della somma di denaro. Alla base della misura l'omesso versamento dell'Iva per una annualità. La Suprema corte accoglie il ricorso, chiarendo che il Tribunale aveva ridotto l'ammontare della somma da sequestrare in seguito al pagamento del debito tributario derivante dal reato e in considerazione dell'avvenuto sequestro delle somme depositate sui conti bancari, da ritenere profitto del reato, commesso nell'interesse dell'ente. I giudici della terza sezione penale, precisano dunque, che, vista la capienza del sequestro diretto, non era possibile trasferire il vincolo cautelare dal denaro ad un appartamento, come avvenuto nel caso esaminato. Per la pubblica accusa, che trova l'avallo della Cassazione, la modifica non aveva inciso solo sulle modalità operative del sequestro, ma aveva avuto l'effetto di anteporre il sequestro per equivalente a quello diretto. Una decisione in contrasto non solo con il contenuto del provvedimento con il quale era stata decisa la misura, finalizzata alla confisca, ma anche con il principio della residualità del sequestro per equivalente, che può essere attuato solo quando non è possibile sequestrare il profitto diretto.

Corte di cassazione – Sezione III - Sentenza 29 luglio 2020 n.23042

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