Penale

Sanzionata anche la società per distacco fittizio

di Giovanni Negri

Sanzionata la società sulla base del decreto 231 del 2002, per distacco fittizio di dipendenti. Non vanno confuse, sostenendo l’identità dell’oggetto, le sanzioni previste dalla Legge Biagi per una corretta applicazione dell’istituto del distacco e quelle del Codice penale che puniscono la truffa ai danni dello Stato.

Lo sottolinea la Cassazione, con la sentenza n. 23921 della Terza sezione penale depositata ieri. La Corte ha così confermato la responsabilità di una Srl per l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 24 del decreto 231: la società aveva infatti utilizzato, attraverso il distacco, 22 dipendenti di un’altra Srl; quest’ultima però era emersa come una “scatola vuota”, priva di mezzi propri, e, che, soprattutto, aveva evitato di versare i contributi previsti.

La prima società aveva così potuto aumentare l’organico aziendale senza dovere sostenere costi aggiuntivi di tipo previdenziale o fiscale.

La difesa aveva invece chiesto l’annullamento della condanna perché i fatti accertati, che non venivano contestati, darebbero luogo non tanto a una violazione dell’articolo 640, comma 2 del Codice penale, che colpisce la truffa ai danni dello Stato, quanto piuttosto a una più lieve e contravvenzionale infrazione delle disposizioni, articoli 18 e 30 del Dlgs 276/03, a presidio della corretta applicazione dell’istituto del distacco.

Per la Cassazione però la tesi difensiva va respinta perché non tiene conto del fatto che il profitto del reato di truffa consiste nel risparmio contributivo e previdenziale ottenuto attraverso il distacco fittizio, facendo figurare che i 22 lavoratori fossero in distacco presso la società X dalla società Y (senza che avessero svolto un solo giorno di lavoro nella società Y , che però li aveva formalmente assunti, e continuando peraltro a lavorare nella società Y anche dopo la scadenza del distacco), la cui unica attività era consistita nella firma degli accordi di distacco.

Le norme del decreto 276, invece, hanno come obiettivo esclusivo la tutela del lavoratore, ricorda la Cassazione. Per arrivare a questa conclusione la sentenza mette in evidenza come la violazione considerata dalla Legge Biagi è quella di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicabili al lavoratore, avendo quest’ultimo come soggetto meritevole di tutela. In questo senso anche la circolare del dell’Ispettorato nazionale del lavoro, n. 3 del 2019, che valorizza la violazione degli obblighi su condizioni lavoro e occupazione, senza fare accenni agli oneri contributivi e previdenziali.

Tutt’altro discorso deve essere fatto per la truffa realizzata attraverso la fittizia interposizione, dove la finalità è quella di assicurarsi un ingiusto profitto, con danno corrispondente agli enti previdenziali, consistente nel risparmio contributivo, finalità del tutto diversa da quella del mancato rispetto delle misure a protezione dei lavoratori.

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