Penale

Circonvenzione di persone incapaci: c’è reato in presenza di un rapporto squilibrato fra vittima e agente

di Giuseppe Amato

Sul reato di circonvenzione di persone incapaci, la Cassazione con la sentenza 23792/2020, spiega che può essere commesso in danno - oltre che di minori - di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che in tema di circonvenzione di persone incapaci, il fatto che la legge individui tre categorie di soggetti passivi (il minore, l'infermo psichico e il deficiente psichico), distinguendo quindi tra infermo psichico e deficiente psichico e non considerando necessario che il soggetto passivo si trovi nella condizione per essere interdetto o inabilitato, induce a ritenere che per «infermità psichica» deve intendersi ogni alterazione psichica derivante sia da un vero e proprio processo morboso (quindi catalogabile tra le malattie psichiatriche) sia da una condizione che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive o volitive, mentre la «deficienza psichica» è identificabile in un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'infermità, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico (vi rientrano, per esempio, l'emarginazione ambientale, la fragilità e la debolezza di carattere).

In ogni caso, minimo comune denominatore rinvenibile in entrambe le situazioni consiste nel fatto che, in tanto il reato può essere configurato, in quanto si dimostri l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l'agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica.

Tale situazione di minorata capacità deve essere oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (sezione IV, 30 marzo 2017, D.M. e altri, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito che aveva ravvisato il reato motivando in termini convincenti non solo sulle accertate condizioni psicofisiche pregiudicate di alcune delle vittime, ma anche e soprattutto sul tema della riconoscibilità di tali condizioni, tali da avere indotto gli imputati alla scelta delle vittime e poi ad approfittare di queste condizioni pregiudicate - in primo luogo, l'ipoacusia - determinate anche dall'età avanzata; in termini, sezione II, 12 giugno 2014, S. In altri termini, per la configurabilità del delitto di cui all'articolo 643 del Cp, non si richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva o affettiva che ne affievolisca le capacità critiche.

In particolare, lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato, anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, pur momentanea, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito (sezione II, 18 luglio 2018, V. e altro).

Cassazione – Sezione II penale – Sentenza 11 agosto 2020 n. 23792

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