Penale

Sulle procedure di accesso al credito autocertificazioni nel mirino dei Pm

di Giovanni Negri

Una bussola per orientarsi su temi chiave come la responsabilità penale in materia cruciali come la crisi d’impresa, la colpa medica e le intercettazioni. L’obiettivo è quello di evitare interpretazione delle norme penali non omogenee sul territorio. A questo ambiscono le linee guida messe a punto dalla Procura generale della Cassazione, presentate ieri dal procuratore generale Giovanni Salvi in coincidenza con la nuova versione del sito istituzionale.

Per quanto riguarda le crisi d’impresa, le linee guida, messe a punto anche con l’intervento di un gruppo di lavoro al quale hanno partecipato il Capo della procura di Milano Francesco Greco, la professoressa Paola Severino e l’ex presidente della Corte d’appello Luciano Panzani, forniscono alcuni orientanti al pubblico ministero nella applicazione delle legislazione d’emergenza alla crisi d’impresa. In particolare al centro della riflessione ci sono state le varie forme di accesso al credito e comunque a forme di finanziamento fondate sull’autocertificazione da parte dell’imprenditore richiedente. In primo luogo a essere chiamati in causa, si sottolinea, sono le responsabilità degli istituti di credito nell’applicazione del Testo unico bancario e delle norme generali sull’erogazione del credito.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle somme erogate, massima attenzione nello svolgimento dei controlli dovrà essere dedicata al rispetto dello scopo dei finanziamenti e all’impiego delle somme per le effettive esigenze dell’impresa. Con particolare favore allora si deve guardare alla soluzione del conto dedicato con obbligo di movimentazione solo attraverso operazioni registrabili «trattandosi di 2 punti fondamentali per la tracciabilità delle operazioni e la finalizzazione dei fondi agli scopi previsti».

Centrale la possibilità di contestare reati come la malversazione ai danni dello Stato, l’indebita percezione di finanziamenti e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. All’impossibilità di inserire questa possibilità nelle misure emergenziali, per le difficoltà legate alla qualificazione giuridica della garanzia Sace, le linee guida sposano invece la soluzione del profilo pubblico della garanzia e, quanto alla malversazione, la specificità del vincolo di destinazione della liquidità prevista dalla legge.

Ma il controllo penale dovrà esteso al profilo di veridicità delle autocertificazioni, alle interferenze illecite nelle imprese che richiedono i contributi (per esempio con l’acquisizione a costo vile di imprese in crisi e il successivo ingresso nel circuito dei finanziamenti), alla previsione di fatti di usura o di riciclaggio.

Sul fronte delle procedure concorsuali, le linee guida intervengono a chiarire le prerogative del pubblico ministero cui era rimasta affidata una residua procedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento, se accompagnata dalla richiesta di misure cautelari. Fatta una raccomandazione sulla «chiara comprensione delle scelte legislative e della necessità che i poteri attribuiti all’organo dell’azione siano gestiti con prudenza e con la piena consapevolezza delle implicazioni della pandemia sull’insolvenza», le linee guida ricordano che il Pm può procedere per fatti di bancarotta, anche se a monte manca la dichiarazione di insolvenza, quando l’insolvenza stessa risulta nel corso di un procedimento penale oppure dalla fuga, dalla latitanza o dall’irreperibilità dell’imprenditore.

Ancora aperte però alcune questioni problematiche, tra cui l’opportunità di indicazioni uniformi ai Pm sulla possibile alterazione delle ordinarie possibilità di elaborazione dei piani di risanamento per effetto della proroga dei termini per i concordati.

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