Penale

Compensi della difesa, nessuna decadenza

di Patrizia Maciocchi

Nel patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato che deposita la domanda di liquidazione dopo la pronuncia non incorre in nessuna decadenza. La Corte di cassazione, con la sentenza 26507, accoglie il ricorso del legale contro il no alla liquidazione degli onorari per l’attività svolta come difensore del fallimento di una Srl, ammessa al gratuito patrocinio. Alla base del rifiuto della Corte d’Appello, confermato dal consigliere delegato, c’era l’interpretazione del testo unico sulle spese di giustizia. L’articolo 83, comma 3-bis del Dpr 115/2002, prevede, infatti, che l’emissione del decreto di pagamento sia contestuale alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta. Nel caso esaminato la domanda tesa ad avere gli onorari era, invece arrivata dopo, quando, ad avviso della Corte territoriale, il giudice aveva perso la sua potestas iudicandi.

Ma la Cassazione ribalta il verdetto, chiarendo che la norma in questione ha è a tutela del difensore. E ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di pagamento dei compensi, senza imporre per l’avvocato alcuna decadenza. A supporto della decisione la Cassazione ricorda che, al contrario, per l’ausiliario del giudice c’è un dead line espressa, con contestuale perdita del diritto, se l’istanza non arriva entro 100 giorni dalla fine delle operazioni.

Corte di cassazione - Sentenza 26507/2020

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