Penale

Omessi contributi, rileva l'assoluzione definitiva per le ritenute non versate

di Paola Rossi

Annullata con rinvio dalla Cassazione la sentenza di merito che condanna per omissione contributiva l'imprenditore, già assolto con pronuncia definitiva per il mancato versamento di ritenute d'imposta in relazione allo stesso periodo, senza offrire alcuna motivazione sul punto pur ampiamente dibattuto su input della difesa. La Cassazione, con la sentenza n. 26519 depositata ieri, ha perciò annullato con rinvio la decisione dei giudici di appello che avevano escluso l'applicazione della scriminante per assenza dell'elemento soggettivo del reato ex articolo 2 del Dl 463/1983.

Il ricorso - Il ricorrente ottiene ragione dalla Cassazione, che non cancella tout court la condanna, ma obbliga il giudice a motivare in maniera "rafforzata" la decisione in relazione all'affermata irrilevanza della sentenza passata in giudicato che aveva escluso la punibilità per il reato tributario ex articolo10 bis del Dlgs 74/2000 commesso in concomitanza al reato previdenziale, cioè nell'ambito della medesima crisi di liquidità societaria, che aveva determinato il fallimento e il pignoramento dell'abitazione dell'imprenditore.

La lacuna della sentenza - Nel primo processo di merito conclusosi con la formula «il fatto non costituisce reato», al ricorrente erano stati riconosciuti:
- la non imputabilità dello stato di crisi dell'azienda;
- l'impossibilità di fronteggiarla con misure idonee.
In quella sede era stato, inoltre, ampiamente appurato l'impegno profuso dall'imputato al fine di risolvere la crisi debitoria determinata dalla perdita di commesse e appalti totalmente core business per l'azienda poi fallita.
La decisione favorevole all'imputato aveva certo rilevanza, soprattutto perché oggetto di ampio dibattito tra difesa e accusa nella causa in corso per l'omissione contributiva, in quanto dal medesimo stato di crisi si erano determinati i mancati pagamenti in denaro tanto al Fisco quanto all'ente previdenziale. I giudici di merito dovranno ora non solo sostenere le ragioni che propendono per la condanna dell'imprenditore ma anche compiutamente confutare quelle della sentenza definitiva che ha escluso l'elemento soggettivo nell'omissione di pagare.

Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 23 settembre 2020 n. 26519

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©