Penale

Pene accessorie riviste anche in fase esecutiva

di Patrizia Maciocchi

Anche il giudice dell’esecuzione può rideterminare le pene accessorie, inflitte con sentenza definitiva, se l’adeguamento è richiesto per la modifica delle norme in seguito ad una sentenza della Consulta. La Cassazione (sentenza 26601) accoglie il ricorso di un imprenditore al quale era stata imposta l’inabilità ad esercitare l’impresa commerciale e ad assumere ruoli direttivi per 10 anni, dopo una condanna per bancarotta fraudolenta. Il ricorrente chiedeva una riduzione del periodo, in virtù della sentenza della Corte costituzionale, negata però dal Gup. La Suprema corte ricorda che le Sezioni unite hanno stabilito che la durata delle pene accessorie, non stabilite dalla legge in misura fissa, va determinata in concreto dal giudice non in rapporto alla pena principale. Il Supremo collegio ha lasciato però non risolta, perché non sottoposta alla sua attenzione, l’ulteriore questione relativa alla possibilità di procedere ad una nuova rideterminazione, che tenga conto della diversa struttura della pena non prefissata dal legislatore, nell’ambito dell’incidente esecutivo, dopo che sulla sua durata, già stabilita invariabilmente in dieci anni, si sia formato il giudicato. Per la Cassazione la risposta è positiva. Se, infatti, è pacifico che il giudice dell’esecuzione possa intervenire sulla pena principale, quando è inflitta violando i parametri indicati dalla norma, e se l’aspetto dell’illegalità della “punizione”, relativo alla sanzione principale, è oggetto di verifica per tutto il procedimento, esecuzione compresa, lo stesso deve valere per le pene accessorie. La stessa esigenza di tutela dei diritti individuali va rispettata «quando il rapporto esecutivo non si sia già esaurito, anche in riferimento al profilo temporale delle pene accessorie». E l’applicazione e commisurazione di queste ultime rientra, nel raggio d’azione del giudice dell’esecuzione (articolo 676 del Codice di procedura penale). La possibilità di rivedere la sanzione in via postuma rispetto al giudicato è dunque in linea con l’obiettivo di adeguare la risposta punitiva alla norma se modificata dal legislatore o dal giudice delle leggi.

Corte di cassazione - Sentenza 26601/2020

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