Rassegne di Giurisprudenza

Valutazione giudiziale e onere motivazionale ai fini dell’applicazione della recidiva

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reato - Reo - Reiterazione dell'illecito - Applicazione della recidiva - Elementi di valutazione.
Ai fini della rilevazione della recidiva, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.
• Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 9 settembre 2020 n. 25577

Reato - Circostanze - In genere - Utilizzazione dello stesso fattore per negare le attenuanti generiche e applicare la recidiva - Legittimità - Ragioni.
Il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del "ne bis in idem" sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 19 dicembre 2018 n. 57565

Recidiva - In genere - Applicazione da parte del giudice - Condizioni - Indicazione.
Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 10 luglio 2017 n. 33299

Recidiva - In genere - Recidiva facoltativa - Richiesta di applicazione - Accoglimento - Motivazione implicita - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere).
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 16 maggio 2016 n. 20271

Recidiva - Contestazione - Recidiva - Contestazione - Obbligatorietà - Applicazione da parte del giudice - Necessità - Esclusione.
La recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'articolo 99, comma 5°, del codice penale, nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 5 ottobre 2010 n. 35738