Penale

Atti in cancelleria, riesame in dieci giorni

di Patrizia Maciocchi

I dieci giorni di tempo per il riesame, nel giudizio di rinvio dopo l’annullamento dell’ordinanza che ha disposto o confermato la misura cautelare, decorrono dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Cassazione, arrivano alla cancelleria del tribunale.

Le Sezioni unite della Suprema corte (sentenza 27104) dirimono un contrasto sulla lettura del comma 5-bis dell’articolo 311 del Codice di rito penale, che impone al tribunale della libertà 10 giorni di tempo per decidere, in caso di annullamento con rinvio di una misura cautelare. I dubbi riguardavano il momento dal quale far decorrere il termine e l’identificazione dell’ufficio giudiziario utile a far partire il countdown al momento della ricezione degli atti: cancelleria centrale del Tribunale o sezione del riesame.

Il Supremo consesso ricorda che l’articolo 311, comma 5-bis, dedicato al giudizio di rinvio che prevede il termine perentorio di 10 giorni , è stato introdotto solo con la legge di riforma delle misure cautelari (47/2015 , articolo 13) .

Prima di allora questa fase del procedimento non aveva una disciplina specifica ed era regolata dalle disposizioni previste dall’articolo 309 per l’ordinario giudizio di riesame. Per le Sezioni unite non c’è ragione di ritenere che oggi non sia lo stesso, visto che la riforma del 2015 non ha sovrapposto un’altra norma per governare, in termini altrettanto generali la fase del rinvio. Il giudizio segue quindi lo stesso passaggio procedurale disegnato dall’articolo 309 comma 5 per la trasmissione degli atti al tribunale, in un massimo di 5 giorni, da parte dell’autorità giudiziaria che procede. E il momento della ricezione coincide, come previsto dal comma 10 dell’articolo 309, con la decorrenza del termine. Una conclusione giustificata dalla disponibilità di atti che consentono di decidere e di valutare le prove. La decisione è in linea anche con l’esigenza di celerità e tempi certi che devono contraddistinguere un procedimento che incide sulla libertà personale. Cadenze rapide nelle quali non si possono inserire momenti di stasi dovuti a esigenze burocratiche.

Corte di cassazione - S.U. - Sentenza 27104/2020

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