Professione e Mercato

Imposta indiretta recuperabile per vecchi acquisti fino a 5 anni

di Paolo Meneghetti

Il passaggio dalla flat tax al regime ordinario, per quanto riguarda l’Iva, presenta per il professionista due aspetti rilevanti:

1. Il ricalcolo dell’Iva a credito per acquisto di beni strumentali;

2. L’eventuale obbligo di emettere fattura con Iva su operazioni già certificate in regime forfettario.

Un primo aspetto di una certa complessità ma certamente positivo è rappresentato dal recupero di parte dell’Iva sostenuta dal professionista che ha acquistato, vigendo il regime forfettario, beni strumentali non oltre il quinto anno antecedente il ritorno al regime ordinario.

In questo caso avrà il diritto di inserire nella dichiarazione annuale, quale Iva a credito, i quinti annuali dell’imposta assolta che non sono scaduti alla data di rientro nel regime ordinario (istituto previsto nell’articolo 19 bis 2, comma 3 del Dpr 633/72). L’Iva a credito rappresenta ai fini delle imposte sul reddito una sopravvenienza attiva ( circolare Entrate 13/08, par. 2.3) e come tale non dovrebbe rilevare nella determinazione del reddito del professionista, mentre rileva certamente nella determinazione del reddito dell’imprenditore che esce dal forfait.

Il secondo aspetto riguarda il caso frequente in cui una prestazione sia stata documentata con emissione di fattura in regime forfettario, prima di aver incassato il corrispettivo, e poi la somma sia stata materialmente percepita quando il professionista è passato al regime ordinario. Già la circolare Entrate 10/2016 (par. 4.1.1) h a ricordato che l’emissione della fattura certifica l’avverarsi del momento di imponibilità e non sarà necessario emettere nuova fattura (che sarebbe con Iva) poiché il momento imponibile è già stato cristallizzato vigendo il regime forfettario.

La ritenuta di acconto

Il soggetto forfettario non si qualifica come sostituito di imposta, quindi non subisce ritenute d’acconto sulle prestazioni eseguite (ed incassate) a favore di altri professionisti o di imprese.

Nel caso di passaggio al regime ordinario, occorre fare attenzione al momento in cui si verifica il presupposto per l’operazione di ritenuta. Pensiamo all’esempio classico in cui un professionista forfettario abbia emesso nel 2019 una fattura senza applicare l’Iva, non avendo incassato il corrispettivo. Il professionista esce dal regime forfettario e nel 2020 applica quello ordinario, quindi torna ad essere un sostituito di imposta. Riceve il pagamento nel 2020 in relazione ad un documento emesso nel 2019 che non citava alcun obbligo di ritenuta. Dovrà essere applicata la ritenuta d'acconto? Sul punto non risultano tesi ufficiali da parte delle Entrate, ma chi scrive opta per la risposta positiva.

Infatti al momento del pagamento il soggetto è in regime ordinario, e la ritenuta viene operata proprio al momento del pagamento, momento nel quale non vi sono più esoneri da questo adempimento. Tutto ciò a prescindere dalla circostanza che la ritenuta sia stata esposta o meno nel documento originario, emesso in regime forfettario. Sarà cura del professionista contattare il committente facendogli presente il cambiamento di regime con la conseguente insorgenza dell’obbligo di eseguire la ritenuta di acconto.

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