Professione e Mercato

La doppia tessera per i legali è circoscritta a quattro Ordini

di Rosario Dolce

La doppia iscrizione all’Albo per l’avvocato è ammessa solo in quattro casi (commercialisti, consulenti del lavoro, giornalisti pubblicisti e revisori contabili). A stabilirlo è la legge professionale forense (247/2012), con una norma a interpretazione rigida, nel senso che si assume che questo elenco di professioni compatibili sia a numero chiuso.

In concreto, però, la linea di confine, tra compatibilità o incompatibilità professionale non è sempre di facile individuazione.

La norma cardine è l’articolo 18, il quale trasla le varie ipotesi di contrasto professionale con l’iscrizione all’albo degli avvocati a quattro macro aree: esercizio di altra attività di lavoro autonomo; attività commerciale; assunzione di cariche societarie; attività di lavoro subordinato.

Dall’applicazione concreta di questi principi sia in giurisprudenza che nella prassi interpretativa del Consiglio forense sono maturati vere e proprie preclusioni all’esercizio della professione forense. Così ad esempio la Cassazione ha negato la possibilità per l’avvocato di iscrizione contemporanea all’albo dei geometri, mentre ha dato il via libera all’attività di insegnamento a condizione che sia limitata proprio alle materie giuridiche (si vedano tutti i casi nella scheda a fianco).

La sanzione per l’incompatibilità

L’accertamento di una situazione di incompatibilità in cui potrebbe versare l’avvocato comporta, quindi, quale sanzione di tipo amministrativo, la cancellazione dall’Albo. L’avvocato cancellato dall’Albo mantiene, tuttavia, il diritto di esservi nuovamente iscritto se dimostra la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali è stato iscritto.

Le conseguenze sulla Cassa

L’accertamento di una incompatibilità impedisce l’iscrizione alla Cassa forense e comporta la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa,con il venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto (ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’Ordine competente).

La Cassa forense deve restituire tutti i contributi versati negli anni di iscrizione all’albo, dichiarati inefficaci. Anche dei contributi a titolo solidaristico. « La funzione solidaristica di quella parte dei contributi versati dal professionista» mantiene la sua ragion d’essere «qualora il professionista continui ad essere iscritto all’albo» mentre cessa «laddove il professionista venga d’ufficio cancellato a causa dell’incompatibilità” (Tribunale di Rieti, sentenza n. 354/2016).

L’istanza amministrativa

Attenzione però:  la restituzione non è automatica. È stato, infatti, precisato che è improponibile in sede giudiziaria la domanda di restituzione dei contributi versati alla Cassa forense, presentata dal legale cancellato per incompatibilità, se non è stata preceduta da un’istanza amministrativa (Cassazione, sentenza 25 novembre 2019 n. 30670).

La necessità della domanda amministrativa in caso di richiesta di rimborso dei contributi è prevista dall’ultimo comma dell’articolo 3 della legge 319 del 1975, che prevede: «La facoltà della Cassa forense di provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata» ed aggiunge che «sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci»

La mancanza della richiesta amministrativa determina l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cassazione 11438 del 10 maggio 2017).

I casi concreti

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