Professione e Mercato

Avvocati, la regione Lazio garantisce l'equo compenso

Francesco Machina Grifeo

Via libera dalla Giunta regionale del Lazio all'equo compenso nei rapporti con i legali e gli altri professionisti. Con la delibera n. 22 del 28 gennaio 2020, infatti, l'organo esecutivo ha messo nero su bianco gli indirizzi che gli enti strumentali e le società partecipate dovranno rispettare per acquisire i servizi professionali. In particolare viene fissata l'inderogabilità dei parametri ministeriali per i compensi degli avvocati (e per gli altri professionisti) e il divieto di utilizzo di clausole vessatorie. Si attua così la legge regionale n. 6/2019 ("Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali").

Per gli avvocati il riferimento è il Dm Giustizia 55/2014 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense").

«Tutti i professionisti della regione - ha commentato il presidente di Confprofessioni Lazio, Andrea Dili - possono tirare un respiro di sollievo. La delibera approvata è rivoluzionaria, perché impone a tutte le strutture regionali l'inderogabilità dei parametri ministeriali per i compensi professionali e vieta l'utilizzo di clausole vessatorie nei bandi». «La delibera - ha concluso - spalanca le porte a un intervento legislativo nazionale».

I paletti - Negli atti relativi alle procedure di affidamento, dunque, la delibera prevede che gli importi dei compensi professionali da utilizzare quale criterio di riferimento per individuare il prezzo a base di gara, da ora in poi, «devono essere determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità». Mentre negli avvisi pubblici relativi alle procedure di affidamento, «devono essere utilizzate formule che scoraggino i ribassi eccessivi». E il compenso finale «dovrà essere conforme ai già menzionati parametri». Nella predisposizione del contratto di incarico professionale, poi, «non devono essere inserite clausole "vessatorie"».

Sono tali quelle che prevedono: la riserva per l'Amministrazione della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; la facoltà per la Pa di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; le clausole che impongono l'anticipazione di spese o la rinuncia ai rimborsi. Ma sono off limits anche i pagamenti superiori a sessanta giorni dalla fattura e la previsione che il compenso spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Infine, con una previsione ad hoc per i legali, la delibera dispone che negli incarichi con un avvocato del libero foro «sono da considerarsi vessatorie le clausole che consistono nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte».

Delibera Giunta regionale del Lazio n. 22/2020

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