Professione e Mercato

Il professionista esonerato dalla Cassa deve versare all’Inps

di Fabio Venanzi

È soggetto al versamento della contribuzione presso la gestione separata Inps il pensionato di una Cassa professionale che prosegue l’attività lavorativa dopo il pensionamento. Ciò vale nell’ipotesi in cui la Cassa professionale di riferimento non abbia previsto una specifica contribuzione per i soggetti – già pensionati – che continuano a svolgere la libera professione. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza 7485/2020 depositata ieri.

Nel caso in esame un perito industriale, dopo aver conseguito la pensione a carico dell’Eppi, aveva continuato a lavorare versando all’ente privato soltanto il contributo integrativo (percentuale sul fatturato). Nel 2011, il legislatore era intervenuto sui rapporti tra Casse professionali e Gestione separata Inps stabilendo che, per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato (decreti legislativi 509/1994 e 103/1996) dovevano adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dl 98/2011, i propri statuti e regolamenti, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione a carico di coloro che percepiscono redditi derivanti da attività professionale, con una contribuzione minima non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti.

Inoltre, era stato chiarito che devono essere iscritti alla Gestione separata Inps coloro che svolgono una professione abituale autonoma, ancorché non esclusiva, che non sono iscritti ad Albi professionali o che svolgono attività non soggette al versamento contributivo nei confronti delle Casse professionali.

Pertanto, nonostante il ricorrente abbia avuto ragione nel primo grado di giudizio, la Suprema corte non ha condiviso l’assunto secondo cui potrebbe non essere soggetto all’iscrizione presso la Gestione separata Inps quel professionista che, sulla base di una qualche eccezione prevista dalla regolamentazione della Cassa di riferimento, non sia tenuto alla relativa iscrizione presso quest’ultima.

Secondo la Corte, esiste una relazione di complementarità tra le Casse professionali e la Gestione separata Inps, tale per cui, se una Cassa professionale di categoria, nell’ambito della sua potestà autoregolamentare, ha deciso di escludere taluni professionisti dal versamento del contributo soggettivo finalizzato alla costituzione della posizione previdenziale, ciò comporterà l’attrattività di quei redditi nella competenza della Gestione separata, che riveste vocazione universalistica, ogni qualvolta si è in presenza di attività libero-professionali (ancorché non esclusivo) oppure di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale per importi superiore a 5mila euro.

Ciò vale anche nell’ipotesi in cui, in seguito al versamento, il professionista non consegua alcun trattamento pensionistico considerato che non esiste alcun rapporto di corrispettività tra obbligo del versamento contributivo e prestazione previdenziale assicurata.

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