Professione e Mercato

Professioni, prestiti con garanzia gratuita

di Andrea Dili

Oltre alle misure di sostegno finanziario contemplate dall'articolo 56, i professionisti potranno contare sulle agevolazioni per l'accesso al credito contenute nell'artivolo 49 del decreto Cura Italia, che stabilisce rilevanti deroghe alle disposizioni che regolano il Fondo di garanzia per le Pmi.

Gli esercenti attività professionale possono accedere al Fondo in virtù di quanto disposto dal comma 5-bis dell'articolo 1 del Dl 69/2013 (convertito dalla legge 98/2013), che ha previsto, previa emanazione di un decreto ministeriale, l'estensione degli interventi del Fondo di garanzia sia ai professionisti iscritti agli Ordini professionali sia a quelli aderenti alle associazioni professionali registrate nell'elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico, in base alla legge 4/2013, e in possesso della relativa attestazione.

Con la pubblicazione del decreto ministeriale 27 dicembre 2013 il principio ha trovato piena operatività, sancendo di fatto – in ossequio alla disciplina europea –l'equiparazione dei professionisti alle imprese anche ai fini dell'accesso a tali opportunità.

L'ammissione dei professionisti non iscritti agli Albi merita un approfondimento: se la lettera della norma la condiziona al possesso di due requisiti (iscrizione a una Associazione registrata nell'elenco dello Sviluppo economico e possesso dell'attestazione prevista dall'articolo 7 della legge 4/2013), una lettura logico sistematica conduce a una conclusione diversa, più in linea con l'evoluzione del quadro legislativo degli ultimi anni, orientato sulla definizione inclusiva di “impresa” dettata dal diritto europeo. Si ritiene preferibile, quindi, una interpretazione volta a consentire a tutti i professionisti di beneficiare delle opportunità contemplate dal Fondo di garanzia.

In tale contesto il decreto Cura Italia interviene ampliando le risorse del Fondo per 1,5 miliardi di euro, al fine di finanziare un mix di interventi, tra i quali l'azzeramento delle commissioni, l'incremento degli importi massimi garantiti e delle percentuali di garanzia, l'allungamento automatico delle garanzie in caso di moratoria sui finanziamenti.

Ferma restando la possibilità di accesso alle altre misure, per quanto riguarda le persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni che hanno subito danni a causa dell'emergenza sanitaria in atto, la lettera k) del comma 1 dell'articolo 47 contempla uno specifico strumento attivabile attraverso una procedura estremamente semplificata. In particolare viene prevista una garanzia, con copertura all'80% diretta e al 90% in riassicurazione, su nuovi finanziamenti di durata massima di 18 mesi meno un giorno e di importo fino a 3mila euro, erogati da banche o da intermediari finanziari. Se il punto di forza di tale misura è rappresentato, senza dubbio, dal fatto che l'intervento del Fondo di garanzia verrà rilasciato gratuitamente e senza valutazione (essendo sufficiente la produzione di una mera autocertificazione in cui dichiarare lo status di soggetto danneggiato), al fine di consentire una rapida risposta alle prime esigenze finanziarie delle micro attività; è evidente che il punto di debolezza è ravvisabile nell'entità delle somme finanziabili che, nel protrarsi della crisi, non saranno sufficienti a coprire le esigenze di cassa di molti professionisti già alle prese con il fermo degli incassi.

Occorrerà poi valutare gli interventi di riorientamento delle risorse europee già annunciati da alcune Regioni: dalla capacità di riallocare rapidamente i fondi in strumenti di puro sostegno alla liquidità dipenderà la stessa sopravvivenza di molte piccole attività professionali.

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