Professione e Mercato

Il Cnf ricorda quando l’avvocato può agire contro l’ex cliente

di Marina Crisafi

L'avvocato ha facoltà di assumere incarichi contro un ex cliente ma soltanto nel rispetto di determinate condizioni, pena l'andare incontro a sanzione disciplinare certa. A ricordare le regole deontologiche cui attenersi è il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 70/2019.

La vicenda - La vicenda prende le mosse dal procedimento disciplinare aperto dal COA di Teramo, a seguito dell'esposto da parte di una ex cliente, che lamentava il conflitto di interesse del professionista nello svolgimento del mandato ricevuto, poiché questi era al contempo difensore della donna e del debitore della stessa.
Il consiglio, ritenendo provata la responsabilità disciplinare dell'avvocato, per via della condotta professionale non conforme ai principi del codice deontologico forense, infliggeva la sanzione della censura.
L'avvocato non ci stava e proponeva appello al Consiglio Nazionale Forense, lamentando erronea valutazione delle prove, travisamento dei fatti e carenze di istruttoria.
Nel dettaglio, il professionista riteneva che dalla documentazione prodotta non risultasse assolutamente provata l'assunzione contemporanea degli incarichi, poiché nei confronti del debitore della signora, non poteva dirsi sussistente un effettivo incarico professionale, non avendo mai accettato la sua difesa nonostante la nomina come difensore di fiducia nel giudizio penale.

La decisione - Per il Cnf, tuttavia, le giustificazioni dell'avvocato non reggono e la decisione del COA di Teramo va confermata.
Dagli atti del procedimento (tra cui una diffida alla ex cliente e raccomandate al suo debitore) e dalle dichiarazioni dello stesso avvocato, infatti, la condotta in patente violazione dell'art. 68 del nuovo Cdf (art. 51 all'epoca dei fatti), risulta ampiamente dimostrata.

Assunzione incarico contro ex cliente: le regole - Ai sensi dell'art. 68 del Codice deontologico forense, rammenta il Cnf, "l'assunzione di un incarico contro un ex-cliente è ammessa - soltanto - quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza".
E tali condizioni, peraltro, "devono ricorrere congiuntamente".

Consiglio Nazionale Forense - Sentenza n. 70/2019

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