Professione e Mercato

La tecnologia rende visibili al Fisco le somme incassate mese per mese

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Anche l’Agenzia delle entrate riceverà dai prestatori di servizi le informazioni sulle transazioni effettuate a favore di esercenti e professionisti utilizzando strumenti tracciabili di pagamento: termini, modalità e contenuto delle comunicazioni relative ai sistemi di pagamento elettronico tracciabili sono contenuti nel provvedimento direttoriale 181301 del 29 aprile scorso.

I dati acquisiti dal Fisco non saranno trattati solamente per realizzare le attività di controllo e verifica sull’utilizzo del credito spettante, in quanto contenenti in dettaglio l’importo riconducibile agli acquisti effettuati da consumatori finali, ma verranno utilizzati anche per effettuare le analisi di qualità dei dati e del rischio dei contribuenti.

Pagamenti sotto osservazione
La tracciabilità dei pagamenti, assicurata dagli strumenti elettronici, agevola e favorisce gli incroci di informazioni e di dati grazie anche al formato strutturato delle comunicazioni che gli operatori dovranno trasmettere attraverso il Sid (Sistema di interscambio dati). La periodicità di invio è analoga a quella stabilita da Banca d’Italia per trasmettere le informazioni a esercenti e professionisti, e cioè entro il 20° giorno successivo al periodo di riferimento.

Sanzione assente
Va precisato come all’obbligo di ricevere pagamenti con strumenti tracciabili non corrisponde, in caso di mancato rispetto, alcuna sanzione. La norma di riferimento (articolo 15, comma 4 del decreto legge 179/2012) impone infatti sin dal 30 giugno 2014 ai soggetti che effettuano l’attività di prestazione di servizi, anche professionali, nonché la vendita di prodotti, l’obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito. Un obbligo che non trova applicazione solo nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

La norma è stata nel tempo oggetto di numerosi interventi integrativi e modificativi . Da ultimo, l’articolo 23 del decreto legge fiscale 124 del 2019 aveva introdotto una specifica sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, in caso di mancata accettazione del pagamento con carte. In sede di conversione del Dl, però, la disposizione è stata soppressa.

Considerazioni di opportunità, quali il riconoscimento di un credito di imposta sulle commissioni pagate sebbene limitatamente ai pagamenti ricevuti da consumatori finali, così come vincoli derivanti da altri adempimenti e divieti, quali la riduzione progressiva della soglia del contante, dovrebbero però di per sé costituire o quantomeno rappresentare uno stimolo a completare quel processo di gestione sempre più automatizzato, integrato e dematerializzato dell’attività professionale.

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