Professione e Mercato

Il fondo c’è ma senza istruzioni

di Alessandro Rota Porta

nel settore degli studi professionali è stato creato il fondo di solidarietà bilaterale di comparto che, però, non è ancora operativo perché manca il comitato amministratori. Quando lo sarà, costituirà il riferimento per la gestione delle crisi. È il decreto del 27 dicembre 2019 ad assicurare ai lavoratori che prima non erano coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.L

Il nuovo perimetro
La novità è l’estensione dei trattamenti in parola al perimetro dei datori di lavoro con almeno 3 dipendenti, prima esclusi da qualsiasi copertura: ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti, sebbene possano essere coperti dalle prestazioni soltanto quelli con contratto di apprendistato professionalizzante.

Quali sono gli effetti per i datori di lavoro? Occorre distinguere: gli studi professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti (fino a 15) saranno chiamati – non appena l’Inps diramerà le istruzioni operative – a versare una contribuzione di finanziamento al fondo pari allo 0,45%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui due terzi a carico loro e un terzo, da trattenere mensilmente dalla busta paga, a carico del lavoratore. Si tratta di datori di lavoro che oggi non sopportano questo onere.

Differenti sono, invece, gli effetti della costituzione del fondo per quanto riguarda la platea degli studi che impiegano più di 5 dipendenti: per questi datori, che già stanno versando la contribuzione per il finanziamento del sostegno al reddito all’Inps (al Fondo di integrazione salariale), si tratterà di versare la contribuzione al fondo di settore neo-costituito. Se la soglia dimensionale supera i 15 dipendenti, allora la contribuzione è pari allo 0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali così ripartita: 0,43% a carico del datore e 0,22% del lavoratore.

Per tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero di addetti, è poi previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’ammortizzatore, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

Le misure di sostegno
Venendo alle misure di sostegno al reddito, il fondo bilaterale erogherà un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, di importo pari alla prestazione dell’integrazione salariale, con i relativi massimali: nella pratica, il trattamento è pari all’80% della retribuzione persa, nei limiti stabiliti per il 2020 dalla circolare Inps 20/2020.

Per l’accesso alla prestazione in questione, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile per queste causali: riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà.

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