Professione e Mercato

Responsabilità del liquidatore: onere della prova di un’ordinata gestione liquidatoria dopo la cancellazione della società

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Società - Cancellazione - Liquidatore - Creditori insoddisfatti - Responsabilità - Bilancio finale di liquidazione - Azzeramento della massa attiva - Patrimonio insufficiente - Par condicio creditorum - Ordinata gestione liquidatoria - Onere della prova a carico del liquidatore

In tema di responsabilità' del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società, ex articolo 2495 c.c., c. 2, il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma comunque provato quanto alla sua sussistenza già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum, in violazione delle cause legittime di prelazione ex articolo 2741 c.c., comma 2. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria del patrimonio sociale destinato al pagamento dei debiti sociali, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il pagamento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione ex articolo 2741 c.c..

Corte di cassazione, sezione III civile, 0rdinanza del 12 giugno 2020 n. 11304

 

Prova civile - Onere della prova - In genere responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali in caso di cancellazione della società - Presupposti - Liberazione da responsabilità - Onere di allegazione e probatorio gravante sul medesimo liquidatore.

In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato, quanto alla sua sussistenza, già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della "par condicio creditorum", applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c. Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un'ordinata gestione liquidatoria, ha l'onere di allegare e dimostrare che l'intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione.

• Corte di cassazione, sezione III civile, 0rdinanza 15 gennaio 2020 n. 521


Responsabilità giuridica del liquidatore sociale verso i creditori non soddisfatti - Principio della par condicio creditorum nell'esecuzione delle attività liquidatorie extraconcorsuali - Responsabilità civile dell'organo di gestione per mancato adempimento di debito sociale - Onere della prova a carico del creditore sociale in ordine al mancato rispetto della par condicio creditorum - Onere della prova a carico del liquidatore sociale circa le cause che hanno originato l'insufficienza dell'attivo societario.

L'art. 2495 c.c., nel comma 1, prevede che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori debbano chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e, nel comma 2 stabilisce che, ferma restando la sua estinzione, dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza del riparto andato a loro favore e, nei confronti dei liquidatori, senza limitazione, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Corte di cassazione, sezione III civile, 0rdinanza 15 gennaio 2020 n. 521

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©