Professione e Mercato

Praticanti avvocati, per l'esame i corsi obbligatori slittano al 2022

di Francesco Machina Grifeo

Altri due anni di proroga prima che i corsi per i praticanti avvocati diventino obbligatori. Dal 31 marzo 2022 dunque per accedere all'esame si dovrà prima frequentare con profitto e senza eccezioni uno dei corsi che saranno regolamentati da Via Arenula sentito il Consiglio nazionale forense. È stato infatti pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 187 del 27 luglio 2020 il decreto 9 giugno 2020 n. 80 del Ministero della Giustizia - "Regolamento concernente modifiche al decreto 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Il decreto - "ritenuto necessario rimodulare la decorrenza" e "acquisito il parere del Consiglio nazionale forense" - è intervenuto sul precedente rinvio (Dm Giustizia 5 novembre 2018, n. 133) sostituendo le parole «primo biennio» con «primo quadriennio». L'entrata in vigore delle nuove regole slitta così di un altro biennio.

L'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ( Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ) che regola la materia dei "Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato" ha previsto infatti che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza "obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge".

Inoltre indica il Ministro della giustizia, sentito il CNF, come il soggetto che dovrà regolare a) le modalitò e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di formazione ricomprendendovi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata minima, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo; d) le modalità e le condizioni per la frequenza da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari.

Il nuovo testo dell'art. 10 del Dm Giustizia 9 febbraio 2018 n. 17, dunque, è stato così modificato: «Art. 10 (Decorrenza degli effetti). - 1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore.», inizialmente fissata il 31 marzo 2018.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©