Professione e Mercato

Per chi è iscritto all’Inps da chiarire anche il peso degli ammortamenti

Ernesto Gatto e Giorgio Gavelli

La risposta resa dalle Entrate con la circolare n. 25/E riguarda in modo diretto i professionisti iscritti alla gestione separata Inps per il bonus da mille euro relativo al mese di maggio, essendo quello di 600 euro già previsto per il mese di marzo (articolo 27 del Dl 18/2020) – confermato dal comma 1 dell’articolo 84 del Dl 34/2020 anche per aprile 2020 – privo di condizioni reddituali per queste categorie (a differenza dei professionisti ordinistici, per i quali l’obbligo di dimostrare il calo di reddito è sempre necessario per chi si colloca tra i 35mila e i 50mila euro).

Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps e titolari di partita Iva attiva all’entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, infatti, a maggio è riconosciuto un bonus di mille euro, a condizione che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Ed è nel determinare questa riduzione che, per i soggetti in regime forfettario, incide il nuovo meccanismo di calcolo previsto dalle Entrate, con l’abbandono dei coefficienti di redditività a favore delle spese effettivamente sostenute.

Occorreva, quindi, tenerne conto ai fini della predisposizione delle domande da presentare all’Inps (con scadenza 31 agosto ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto Agosto e del messaggio Inps n. 3160/2020).

Gli ammortamenti

Questa innovazione, peraltro, innesca anche un dubbio rilevante sul ruolo degli ammortamenti. Infatti, il comma 2 dell’articolo 84 (diversamente dal comma 4 rivolto ai professionisti ordinistici) individua il reddito da considerare «secondo il principio di cassa» come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, aggiungendo che sono comprese le “eventuali” quote di ammortamento.

Ad una prima lettura si è concluso che l’eventualità a cui accenna la disposizione andasse riferita, appunto, ai soggetti in regime forfettario, che, applicando i coefficienti, non “conoscono” gli ammortamenti. Disapplicando il calcolo forfettario in favore di quello analitico, come richiesto ora dalle Entrate, sorge invece il dubbio se vadano considerati anche gli ammortamenti, confinando il termine “eventuali” alla sola ipotesi residuale in cui non vi siano quote deducibili. Va compreso se minimi e forfettari devono considerare le ipotetiche quote di ammortamento o, invece, debbano considerare integralmente le spese relative agli eventuali cespiti acquistati, anche se non si può non rilevare come, così facendo, il calo reddituale richiesto dalla norma per il riconoscimento dell’indennità assuma un aspetto eccessivamente erratico e casuale. Si pensi a chi, nel secondo bimestre 2019, ha acquistato qualche cespite di costo rilevante: considerando tale spesa in detrazione dai ricavi, il richiesto calo di reddito nel secondo bimestre 2020 si rivelerebbe pressoché impossibile.

Insomma, anche per i professionisti iscritti all’Inps l’interpretazione resa dall’Agenzia crea indubbiamente alcune difficoltà operative e di controllo.

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