Professione e Mercato

Avvocati: Cassa forense fa il punto sulle scadenze

di Marina Crisafi

Più tempo per pagare i contributi minimi obbligatori 2020 alla Cassa Forense. A fare il punto sulle scadenze degli avvocati è lo stesso ente previdenziale che ricorda come la consueta imminente scadenza del 30 settembre per quest'anno è differita, a causa della pandemia, al 31 dicembre 2020.

Contributi minimi obbligatori 2020 -
Di regola, il termine ordinario per il pagamento dei contributi minimi obbligatori dell'anno in corso, dovuti dagli avvocati iscritti alla Cassa scade il 30 settembre. Si tratta dell'ultima rata "a conguaglio" (le altre tre scadono, rispettivamente, il 28 febbraio, il 30 aprile e il 30 giugno) che va pagata tempestivamente entro la data prescritta per evitare l'applicazione di interessi e sanzioni.
Tuttavia, per l'anno in corso, il termine, stante l'emergenza dovuta al Covid 19, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ogni iscritto tenuto al pagamento dei contributi minimi, laddove non vi abbia già provveduto, «potrà effettuare il versamento delle quattro rate entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni».
Il pagamento può essere eseguito mediante M.A.V., Forense Card, Bonifico bancario o bollettino postale, accedendo nella propria area personale (sezione Accessi riservati) sul sito della Cassa per conoscere l'importo dovuto e produrre il modulo per il pagamento.

Contributo minimo soggettivo
- Per il 2020, il contributo minimo soggettivo è pari a 2.890 euro. L'importo è dimezzato per i praticanti infra35enni e al primo anno di iscrizione, mentre per i giovani avvocati (per i primi 6 anni di iscrizione), ammonta a 722,50 euro.
La misura viene determinata dalla Cassa e approvata in sede ministeriale nello stesso anno della riscossione. Tale approvazione, che dati i tempi tecnici, avviene dopo la previsione della data di scadenza della prima rata, fa sì che l'importo del contributo minimo soggettivo venga posto in riscossione nella misura dell'anno precedente.
Ne consegue che per il 2020, spiega la Cassa, «le prime tre rate del 29 febbraio, 30 aprile e 30 giugno 2020 sono state determinate e poste in riscossione sulla base del contributo minimo dell'anno 2019, mentre la quarta ed ultima rata, prorogata al 31 dicembre 2020, comprende il conguaglio dell'effettivo contributo dovuto per l'anno 2020 oltre al contributo di maternità».

Contributo di maternità 2020
- Quanto al contributo di maternità 2020, si precisa che lo stesso è dovuto da tutti gli iscritti, pensionati di vecchiaia compresi (ove iscritti all'albo).
L'importo è pari a 95,39 euro e può essere versato entro il 31 dicembre 2020, anziché nel termine ordinario del 30 settembre.

Contributo minimo integrativo -
Con riferimento al contributo minimo integrativo, ricorda, infine, l'ente, lo stesso non è dovuto per il periodo 2018/2022, per cui «l'intera maggiorazione del 4% sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA per l'anno 2020, dovrà essere versata il prossimo anno, in autoliquidazione, con il modello 5/2021».

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