Civile

Accertamento fiscale, diritto al contraddittorio dopo l’accesso breve

di Laura Ambrosi

È illegittimo l'accertamento emesso prima del termine dilatorio di 60 giorni a seguito di accesso breve anche se privo di contestazioni. In questa ipotesi, peraltro, non è necessaria la prova di resistenza da parte del contribuente per la nullità della pretesa. E l’imminente decadenza non è una valida ragione di urgenza perché dipende solo da come si è organizzato l'ufficio.

A confermare questi importanti principi è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 474 depositata ieri.

La vicenda riguarda un avviso di accertamento emesso ad una società in seguito ad una richiesta documenti da parte dell'agenzia delle Entrate. Prima di tale richiesta, l'Ufficio aveva effettuato un accesso breve riferito anche ad altre annualità, senza formalizzare alcuna contestazione.

Il provvedimento veniva impugnato dalla contribuente eccependo, tra i diversi motivi, la violazione del diritto al contraddittorio previsto dall'articolo 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, perché emesso prima del termine dilatorio di 60 giorni.

Entrambi i giudici di merito confermavano la nullità dell'avviso di accertamento così l'Agenzia ricorreva in Cassazione.

In particolare, l'Ufficio lamentava un'errata interpretazione della norma perché:

la pretesa non era conseguente all'accesso, bensì alla richiesta di documenti tramite specifico questionario;

la disposizione doveva comunque ritenersi derogata poichè ricorreva una evidente ragione di urgenza ;

in ogni caso, i giudici della Ctr non avevano valutato la “prova di resistenza”, ossia i motivi sosnziali per i quali l'emissione prima del tempo avrebbe leso i diritti del contribuente.

La Corte, rigettando il ricorso, ha ricordato l'orientamento ormai consolidato sul punto.

Le Sezioni unite (sentenza 24823/2015) hanno stabilito che le garanzie dell'articolo 12 comma 7 dello Statuto del contribuente trovano applicazione solo in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali dove è esercitata l'attività di impresa o professionale.

L'accesso quindi, anche se breve, presso la sede della società controllata comporta l'applicazione del contraddittorio preventivo.

Quanto al termine dilatorio, i giudici di legittimità hanno precisato che non costituiva una valida ragione di urgenza derogante il diritto di contraddittorio, poiché si trattava di una circostanza oggettivamente prevedibile e rimessa alla organizzazione dell'Ufficio.

Infine, la Cassazione ha ricordato che la “prova di resistenza” è necessaria per i tributi armonizzati, come ad esempio l'Iva, solo se la normativa interna non preveda espressamente la sanzione di nullità del provvedimento emesso in violazione del contraddittorio.

Corte di cassazione con l'ordinanza n. 474

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