Civile

Giudici tributari, arretrati con tassazione separata

di Laura Ambrosi

Gli emolumenti corrisposti ai giudici tributari oltre 120 giorni dal termine dell’anno di maturazione senza che sussistano circostanze giustificative eccezionali sono assoggettati a tassazione separata. Oltre tale termine, si tratta di arretrati che non possono essere tassati in via ordinaria. Con due sentenze analoghe (nr. 3581 e 3584) la Cassazione ha risolto la querelle sulla tassazione dei compensi dei giudici tributari sistematicamente corrisposti con notevole ritardo.

La questione

Alcuni giudici tributari impugnavano dinanzi alla competente commissione il silenzio rifiuto opposto dalle Entrate sulla richiesta di rimborso della maggiore Irpef pagata. In particolare, l’Amministrazione aveva assoggettato a tassazione ordinaria, e non separata, gli emolumenti corrisposti nell’anno successivo a quello della loro maturazione. Secondo la tesi dei contribuenti, anche per i compensi dei giudici tributari valgono le regole generali per il lavoro dipendente, per le quali vige il principio della cosiddetta cassa allargata, che parifica i pagamenti avvenuti entro il 12 gennaio dell’esercizio successivo.

Secondo l’Agenzia, invece, è irrilevante il pagamento del 12 gennaio, poiché il ritardo nell’erogazione di tali compensi è fisiologico e sistematico.

La decisione della Cassazione

I giudici di legittimità hanno rilevato che la tassazione separata è applicabile solo agli arretrati riferibili ad anni precedenti, erogati in ritardo per situazioni di carattere straordinario, che non dipendano da un accordo tra le parti finalizzato a un rinvio strumentale del pagamento. Le situazioni che assumono rilievo sono di carattere giuridico (norme legislative, sentenze o atti amministrativi) ovvero oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento entro limiti ordinari.

Il regime di cassa allargata, invece, risponde all’esigenza di contemperare la prassi delle aziende di corrispondere le retribuzioni mensili all’inizio del mese successivo, piuttosto che alla fine del mese di riferimento.

La Cassazione ha così precisato che il mero superamento del 12 gennaio non è sufficiente a qualificare l’emolumento come un arretrato, poiché occorre anche verificare se si tratta di un ritardo fisiologico e sistematico.

A tal fine, con riferimento ai compensi dei giudici tributari, la Cassazione ha rilevato che dalle direttive in materia non sono previsti termini finali per il pagamento degli emolumenti dell’ultimo trimestre dell’anno precedente. Per colmare il vuoto normativo, la Cassazione ha ritenuto che un termine ragionevolmente congruo affinchè la Pa provveda ai diritti patrimoniali di privati è di 120 giorni. Il termine è stato desunto dalla norma in materia di esecuzione forzata: i giudici hanno precisato che se è adeguato per svolgere le attività necessarie per eseguire un provvedimento giudiziario dei rapporti tra privati, deve esserlo anche per la Pa per svolgere i controlli necessari per determinare i compensi da corrispondere.

Il principio

È stato così affermato il principio secondo cui il pagamento degli emolumenti relativi all’esercizio precedente erogati dalla Pa entro 120 giorni, è nel limite del cosiddetto ritardo fisiologico, per il quale è applicabile la tassazione ordinaria. Oltre tale lasso temporale, salvo circostanze eccezionali da giustificare, i compensi sono qualificabili come redditi arretrati e quindi soggetti a tassazione separata.

Corte di cassazione - Sentenza 3581/2020

Corte di cassazione - Sentenza 3584/2020

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